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Nuovo Decreto 12 marzo, tutte le regole dal 15 marzo al 6 aprile: dagli spostamenti a Pasqua

Nuovo decreto legge 12 marzo 2021: Pasqua in zona rossa e altre regole sugli spostamenti. Dal 15 marzo al 6 aprile, scompaiono le zone gialle. Mentre tutta Italia (o quasi) a Pasqua entra in zona rossa. Sono solo alcune delle novità introdotte dal nuovo decreto legge del 12 marzo 2021 approvato dal governo Draghi.

Decreto 12 marzo, regole e divieti dal 15 marzo a Pasqua

Va detto innanzitutto che in tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile in Italia non ci saranno zone gialle. Infatti, anche nelle zone che, sulla carta, sarebbero qualificate gialle si applicano le regole per le zone arancioni.

  • – dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
  • – nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Pertanto, per tutto il weekend di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) l’Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi presso un’altra abitazione secondo le regole appena descritte (attività, questa, non consentita negli altri giorni, se si è in zona rossa).

Scuole chiuse e smart working

Il decreto prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

  • – per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
    – per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Regole da rispettare nelle zone arancioni e rosse

  • – sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo e comprensori sciistici;
    – sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
    – nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; invece, nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
    – sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
    – i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.
    – le attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

     

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