Palermo, punta di un trapano nella gamba della paziente: condannato l'assessorato

PALERMO, 14 NOV – Durante un intervento chirurgico i medici del Centro ortopedico traumatologico dell'ospedale Villa Sofia di Palermo gli avevano lasciato la punta di un trapano chirurgico nella gamba causandogli una osteomielite (un'infezione dell'apparato osteo-articolare). Adesso la prima sezione civile della corte d'appello del Tribunale di Palermo ha condannato l'assessorato alla Sanita' al risarcimento di 109.325 euro in favore del paziente.

G.I., muratore di 51 anni, il 18 gennaio del 1989, a causa di un incidente sul lavoro, si era sottoposto a un'operazione di osteosintesi della tibia al Cto. Dopo una settimana era stato dimesso con l'arto ingessato, ma era dovuto ritornare in ospedale a marzo per l'infezione alla gamba operata. Nelle radiografie e' stata evidenziata la presenza di un frammento metallico di due centimetri che poi si e' scoperto essere la punta di un trapano utilizzato durante l'intervento. Cosi' il paziente (difeso dagli avvocati Calogero Termine e Peppino Milano) si e' sottoposto a un'altra operazione all'ospedale Busacca di Scicli, il 30 marzo del 1990, e gli e' stato asportato il frammento. Dopo diversi anni e altri interventi, e' stata diagnosticata al muratore l'osteomielite. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta di risarcimento di 880mila euro perche ''non vi era sufficiente prova del nesso causale tra l'abbandono nella ferita della punta di trapano e l'insorgenza dell'infezione''. D'altro avviso la corte d'appello che ha invece individuato nella presenza del frammento metallico una concausa dell'osteomielite e ha condannato l'assessorato regionale al pagamento di 49mila euro per il danno biologico e 60mila euro per il danno morale.

Il paziente aveva citato anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia in qualita' di commissario liquidatore della soppressa Usl 1. Gia' in primo grado il direttore dell'azienda aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, accolto dal Tribunale, in conseguenza della soppressione delle Usl e della sostituzione con le Aziende sanitarie locali ''alle quali – avevano stabilito i giudici di primo grado – andavano imputate le obbligazione del presente giudizio''. Tale capo della sentenza non e' stato appellato dal paziente e quindi ad essere condannata e' stata solo la ''Gestione stralcio della soppressa Usl 61 dell'assessorato alla Sanita'''.

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