Ma la regola non vale per i familiari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo.
La norma riguarda dunque essenzialmente “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”, come ha detto il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli.
Come recita la circolare del Ministero: “sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni”.
“E’ importante precisare che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili” ha specificato il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli.
L’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva. Le sanzioni per i trasgressori sono salitissime: si parte da 705 euro oltre al ritiro del libretto. Per sostituire il nome, è necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare così la carta di circolazione. Il cambio nome costa 25 euro, 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.
Questa la circolare del Ministero dei Trasporti
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