Pisa: rom picchiava figlie che non volevano sposare i cugini. Gliele aveva già vendute

di Alberto Francavilla
Pubblicato il 23 Settembre 2019 - 09:07 OLTRE 6 MESI FA
Pisa: rom bosniaco picchiava figlie che non volevano sposare i cugini. Arrestato col Codice Rosso

Nella foto Ansa, una volante della Polizia

ROMA – Primo arresto per induzione al matrimonio, reato introdotto dal cosiddetto Codice Rosso: un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa con l’accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. 

L’uomo, da quanto spiegato dall’Ansa, è accusato di reiterate violenze, lesioni, segregazioni nei confronti delle due figlie, una delle quali da poco maggiorenne. Le violenze, che risalirebbero sin dalla minore età per una delle due, non si sarebbero limitate a calci, pugni e pratiche umilianti, come quella del taglio dei capelli, ma spesso consistevano in veri propri periodi di segregazione nelle roulotte, dove le ragazze venivano cibate a pane e acqua.

Le punizioni inflitte dal padre non sarebbero state solo finalizzate nel riprendere piccole mancanze in ambito familiare, ma servivano soprattutto a impedire alle due ragazze di frequentare i loro fidanzati, diversi da quelli che il padre aveva prescelto per loro, ovvero due cugini del campo, con le famiglie dei quali aveva già intavolato una trattativa, chiedendo e ottenendo denaro in cambio dell’assenso al matrimonio con le figlie.

Codice Rosso: cosa prevede.

Il provvedimento, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, introduce tra l’altro una norma pensata ad hoc contro il fenomeno dei “matrimoni forzati”: si tratta del nuovo articolo 558-bis del Codice penale, che fa seguito alla norma sull'”Induzione al matrimonio mediante inganno” (art. 558).

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni”, prescrive il primo comma del nuovo articolo. “La  stessa  pena  – si legge al secondo comma – si  applica  a  chiunque, approfittando delle condizioni  di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una  persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di 18 anni ed è da due a sette anni di reclusione  se i fatti sono commessi in danno di un minore di 14 anni. Le nuove disposizioni si applicano “anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”. (Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev,  Ansa e Agi).