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Melania Rea, la difesa di Parolisi: “Ecco perché è innocente”

di Alberto Francavilla |22 Agosto 2011 22:54

L’AQUILA, 22 AGO – L’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip di Teramo e la rimessione in liberta’ ”perche’ Salvatore Parolisi e’ innocente”, o, in subordine, ”un’altra misura meno afflittiva” (come per esempio l’obbligo di dimora) o, ”in via alternativa gli arresti domiciliari” presso la casa dei genitori a Frattamaggiore (Napoli): sono queste le richiesta al Tribunale del riesame avanzate oggi dai legali del caporalmaggiore, Valter Biscotti e Nicodemo Gentile. In 158 pagine, i due legali contestano punto per punto le accuse sostenendo che le indagini sono state ”incomplete e lacunose”, ”a senso unico, con un unico indagato ‘ab initio’: Salvatore Parolisi”. L’impianto accusatorio sarebbe ”debole, macchinoso” e ”trae fondamento non dalle risultanze investigative, ma da personali ricostruzioni cui si perviene non attraverso l’ausilio della logica o del ragionamento inferenziale, ma plasmando i dati, piegandoli, selezionandoli, valorizzando soltanto quelli piu’ idonei a dar conferma all’assunto iniziale, che muove sempre e comunque dalla colpevolezza – ante judicium – di Salvatore Parolisi”.

”E’ sempre l’insussistenza di dati indiziari concreti atti ad inchiodare Salvatore Parolisi – sostiene la difesa – ad aver indotto gli inquirenti ad attribuire interesse investigativo e finanche rilevanza probatoria ad elementi in se’ insignificanti, che non hanno alcun collegamento con il delitto”. Biscotti e Gentile sostengono poi che ”tutti i tentativi posti in essere dalla difesa per mettere alcuni punti fermi in questo procedimento, sono stati frustrati sul nascere”. A giudizio dei legali, ”se lo stesso materiale investigativo si presta a letture ed interpretazioni diverse, antitetiche, alternative, inconciliabili, non puo’ che concludersi che non sussistono in alcun modo i presupposti per l’emanazione non solo di questa ordinanza cautelare, ma di alcun provvedimento restrittivo della liberta’ personale nei confronti dell’indagato”. Inoltre, le dichiarazioni rese da Parolisi, in qualita’ di persona informata sui fatti, ”sono inutilizzabili contro il medesimo”, non solo quando egli avrebbe dovuto essere sentito sin da subito come persona sottoposta ad indagini, ma in ogni caso in cui le sue dichiarazioni potevano comunque arrecargli nocumento”. Nella memoria, si parla anche di ”insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza” e si rileva la veridicita’ delle dichiarazioni di Parolisi sulla presenza della coppia a Colle San Marco il 18 aprile. A questo proposito, si citano alcune testimonianze e prove raccolte dalla difesa e conosciute anche dalla Procura che, pero’, le avrebbe interpretate in modo accusatorio. E – sempre secondo i legali – numerose testimonianze rese a distanza di due-tre mesi sarebbero condizionate dall’eco mediatica di tutta la vicenda. Sull’alibi, la difesa afferma: ”Nessun elemento e’ in grado di confermare che Salvatore Parolisi fosse a Colle San Marco, ma nessun elemento puo’ escludere che quivi fosse o che fosse altrove. Soprattutto nessun elemento, ne’ tecnico, ne’ dichiarativo, puo’ confermare che fosse a Ripe di Civitella. Concludendo il ragionamento, quindi, al piu’, potrebbe discorrersi tecnicamente di alibi indimostrato, perche’ non provato o fallito, ma non di ‘alibi falso’. Ma l’alibi fallito non puo’ mai costituire, attesa la sua intrinseca equivocita’, elemento sintomatico della colpevolezza”.

Una ”stima dell’ora della morte sulla base dell’esame del contenuto gastrico – affermano Biscotti e Gentile – e’ soggetta ad errore anche grossolano” e ”non esiste alcuna certezza sotto il profilo medico-legale” che Melania sia morta il 18 aprile”. ”E se l’intento di Parolisi era quello di condurre la moglie al bosco delle Casermette per ucciderla, perche’ farla spogliare? – si chiedono i legali -, perche’ lasciarla agonizzante e andarsene?”. Insomma, secondo la difesa, ”l’ordinanza impugnata non e’ sorretta da un quadro accusatorio di indizi gravi che portano chiarezza, univocita’ interpretativa, precisione e capacita’ di resistere nel futuro del procedimento”, per questo ”il provvedimento del Gip di Teramo deve essere annullato”.

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