Stalking, la Corte Costituzionale promuove norme: “Non c’è indeterminatezza reato”

Stalking, la Corte Costituzionale promuove norme
Stalking, la Corte Costituzionale promuove norme

ROMA – La Corte Costituzionale ‘promuove’ il reato di stalking, introdotto nel 2009 nel nostro ordinamento con l’articolo 612-bis del Codice Penale. I giudici della Consulta, con una sentenza depositata la sera dell’11 giugno, hanno dichiarato “non fondata” una questione di legittimità sollevata dal tribunale di Trapani (sezione distaccata di Alcamo) secondo la quale questa fattispecie di reato era in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, per “indeterminatezza” relativa alla “condotta intrusiva” al “perdurante e grave stato di ansia o di paura” e al concetto di “abitudini di vita” indicati dal legislatore nella norma.

“Il fatto che il legislatore nel definire le condotte e gli eventi abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice, come avviene del resto nella gran parte dei paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta ‘anti-stalking’, e non abbia adottato invece una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati – si legge nella sentenza n. 172  – non comporta, di per sè, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga all’individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell’enunciato”, proprio quello che, secondo la Consulta, è avvenuto nel caso in esame.

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