Il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi ha comunicato che è stata disposta l’archiviazione della querela per diffamazione pluriaggravata presentata nei suoi confronti da Giuliano Di Bernardo.
La vicenda giudiziaria
Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, dr. Nicolò Marino, condividendo pienamente la conforme richiesta del Pm dr. Francesco Dall’Olio, ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a carico del Gran Maestro del GOI Stefano Bisi accusato da Di Bernardo del reato di diffamazione pluriaggravata. La vicenda giudiziaria nasce con riferimento alle dichiarazioni rese da Di Bernardo nel corso dell’audizione dallo stesso resa alla Commissione Antimafia istituita nella precedente legislatura e avverso le quali il Gran Maestro del Goi aveva espresso pubblicamente severe critiche.
Il Grande Oriente d’Italia aveva avviato nei confronti di Di Bernardo iniziative volte ad accertare la non veridicità delle dichiarazioni da egli propalate innanzi alle autorità giudiziarie e parlamentari, con particolare riferimento alle asserite infiltrazioni mafiose nel Goi
Il Gran Maestro del Goi, commentando pubblicamente le dichiarazioni rese da Di Bernardo, affermava: “…l’ex Gran Maestro Di Bernardo che ha parlato delle infiltrazioni mafiose nelle logge calabresi del GOI, il suo ricordo a scoppio ritardato lascia basiti ed è anzi molto singolare che la Commissione Antimafia abbia preso per buone le dichiarazioni di un personaggio – fra l’altro a suo tempo “fratello coperto” come da sua esplicita richiesta scritta – che irresponsabilmente per l’istituzione di cui era il massimo rappresentante, non ha mai edotto l’allora Giunta del Grande Oriente d’Italia della gravità delle notizie in suo esclusivo possesso. Per queste sue tardive affermazioni il GOI intende intraprendere nei suoi confronti iniziative giudiziarie”.
Di Bernardo proponeva formale querela sostenendo la offensività di dette affermazioni non essendo il suo ricordo <<a scoppio ritardato>> – in quanto, a suo dire, egli avrebbe riferito le stesse dichiarazioni ininterrottamente dal 1993 e sino ad allora – ed affermando di non esser mai stato <<fratello coperto>> in senso negativo perché vietato dalla legge. Il Gran Maestro del GOI, ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale gli veniva contestato il reato di diffamazione pluriaggravata in danno di Di Bernardo, chiedeva al P.M. di essere sottoposto ad interrogatorio. Nel corso del chiesto interrogatorio, il Gran Maestro del GOI allegava e documentava la veridicità, fondatezza e correttezza delle affermazioni incriminate.
Giudice dispone l’archiviazione
Il Pm. – ritenute fondate: <<le argomentazioni fornite dall’indagato in sede di interrogatorio a seguito di avviso ex art. 415 bis cpp e della produzione di articolata memoria difensiva con allegazione documentale dalla quale è possibile desumere la insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui alla rubrica apparendo rispettati i canoni della verità, rilevanza e continenza delle dichiarazioni dell’indagato>> presentava al GIP richiesta di archiviazione del caso.
Le allegazioni difensive del Gran Maestro del GOI – ritenute fondate e provate dal PM nella richiesta di archiviazione <<pienamente condivisa>> dal GIP nel decreto di archiviazione recentemente emesso – sono condensate nelle dichiarazioni rilasciate dal Gran Maestro nel corso del suo interrogatorio in cui si legge: <<in ordine alla espressione “ricordo a scoppio ritardato” il DI BERNARDO a pretesa riprova di non avere avuto un ricordo a scoppio ritardato afferma di avere “esattamente” riproposto nel 2014 e nel 2017, le stesse “dichiarazioni rilasciate a Cordova nel 1992”. Si osserva in contrario che dall’esame di tutti i verbali delle deposizioni rese dal DI BERNARDO al Cordova e poi a tutti i successivi Sostituti Procuratori che si sono occupati della nota inchiesta (che sono allegati alla memoria oggi depositata – allegato n. 20), si evince che lo stesso DI BERNARDO non ha mai fatto il benché minimo cenno al tema delle “infiltrazioni mafiose nelle logge calabresi del GOI” specifico ed unico oggetto dell’affermazione incriminata. A ciò si aggiunga che tutte le esternazioni pubbliche del DI BERNARDO, rese prima, durante e dopo la sua dissociazione dal GOI (16.04.1993), escludono detti (inesistenti) fenomeni infiltrativi. A comprova di ciò si offrono in comunicazione interviste del DI BERNARDO (allegato n. 21), resoconto di conferenza stampa (allegato n. 23), lettera aperta al Presidente della Repubblica (allegato n. 22). Ulteriormente si osserva che il DI BERNARDO denunciava i terzi che ipotizzassero detti fenomeni, ovvero che attribuissero a lui frasi in tal senso allusive e/o ammissive dei predetti fenomeni; si producono in allegato alla memoria le querele proposte dal DI BERNARDO contro Leoluca ORLANDO del 18.03.1993 (allegato n. 24), nonché diffida di querela contro il direttore di un quotidiano e dell’articolista del 20.02.1995 (allegato n. 25). — In ordine alla espressione <a suo tempo “fratello coperto” come da sua esplicita richiesta scritta>>, si rileva che detta espressione non fa altro che ripetere (ecco perché tra virgolette) il termine “coperto” usato dallo stesso DI BERNARDO nella domanda a sua firma (all. 17 prima memoria), nelle sue dichiarazioni pubblicate sui giornali dell’epoca (confronta allegato n. 18 della prima memoria difensiva), e pubblicata su libri costituenti best seller in materia (confronta allegato n. 19, la Storia della Massoneria in Italia di Aldo Mola). Nessun riferimento alla P2.>>.
Il Gran Maestro del GOI ha offerto alle autorità giudiziarie – che l’hanno pienamente condivisa – la rappresentazione di fatti realmente accaduti e che – contrapponendosi alla versione offerta dal Di Bernardo – contribuisce a (ri)scrivere la vera Storia del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani degli ultimi trent’anni; per tale ragione, i rilevanti contenuti delle memorie difensive offerte dal Gran Maestro del GOI Stefano Bisi, vista la considerevole mole di esse, saranno oggetto di successive pubblicazioni.