Anche in Italia, come già in Norvegia e in altri Paesi nel mondo, è stata rilevata una mutazione del virus A/H1N1. La conferma arriva dal ministero del Welfare, dopo che l’Istituto superiore di sanità si è messo a lavoro per stanare eventuali metamorfosi del virus che ha innescato la pandemia influenzale. Si tratta di un solo caso e la mutazione riguarda l’emoagglutinina (proteina virale di superficie) del virus, consistente nel cambiamento di un unico aminoacido. «La mutazione – spiegano dal ministero in una nota – è stata rinvenuta sino a ora in un solo paziente, affetto da una grave forma di polmonite risolta a seguito di trattamento eseguito in terapia intensiva. Nessuno degli altri pazienti esaminati, inclusi quelli con manifestazioni gravi o letali, presentava detta mutazione».
«I dati italiani – prosegue la nota – confermerebbero quindi che la mutazione in oggetto non appare per ora predominante nei casi gravi o letali di nuova influenza; inoltre, la stessa mutazione ha un carattere sporadico e non sembra allo stato attuale in fase di diffusione». Ma il vaccino anti-influenzale serve oppure no? È sicuro o non se ne sa ancora abbastanza? Ed è già disponibile ovunque? Il governo assicura che entro la fine di novembre alle regioni arriveranno cinque milioni di dosi e garantisce che il vaccino è testato e affidabile. Ma la Corte dei conti ha acceso un faro sul contratto di fornitura del vaccino antinfluenzale A (H1N1) tra il ministero del Welfare e la multinazionale farmaceutica Novartis. La delibera è la numero 16 del 2009, la data il 10 settembre 2009. Il contratto viene considerato anomalo sotto molti aspetti. Per esempio, perché si prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di consegna del prodotto senza l’applicazione di alcuna penalità (articolo 3.1)? E perché si prevedono risarcimenti del ministero alla Novartis per danni causati a terzi, a meno che non si tratti di difetti di fabbricazione (articolo 4.5)?
La Corte scrive che «le garanzie poste a favore del ministero in caso di mancata autorizzazione del prodotto in Italia non appaiono correlate all’esborso finanziario sopportato dal ministero» (nel contratto si parla di una penale di 24 milioni di euro, al netto dell’Iva). Addirittura all’articolo 9.5 si stabilisce che qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato. All’articolo 10.2, poi, si definiscono “informazioni riservate” l’esistenza del contratto e le disposizioni in essa contenute. Il contratto appare, dunque, troppo favorevole alla casa farmaceutica per non destare sospetti nella Corte, che avanza le sue obiezioni al ministero di Sacconi. La risposta del ministero arriva e chiarisce il contesto nel quale è stato firmato il contratto. E cioè in condizioni di «somma urgenza» (lo stato di pandemia è stato dichiarato dall’Oms solo l’11 giugno 2009) e quindi va considerato «ineludibile e necessitato sia per quanto riguarda le modalità e condizioni, sia per quanto riguarda la scelta del contraente». Oltre alla questione attuale della mutazione del virus: con un vincolo senza scadenza nei confronti della Novartis, ci si dovrà interrogare su quale sarà la sorte delle dosi in questo caso.
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