Anche le telefonate mute per dispetto sono reato Anche le telefonate mute per dispetto sono reato

Telefonate mute per dispetto? Reato di molestie: lo ha stabilito la Cassazione

Anche le telefonate mute per dispetto sono reato
Telefonate mute per dispetto? Reato di molestie: lo ha stabilito la Cassazione

ROMA – Anche le telefonate mute fatte per dispetto configurano il reato di molestie.

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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, esprimendosi nel caso di un uomo che aveva citato in giudizio il proprio vicino di casa che lo aveva disturbato con telefonate mute.

Secondo i supremi giudici, questo comportamento non ha un’esimente in una presunta “provocazione” come potrebbero essere i rumori prodotti dal vicino.

Spiega il sito Studio Cataldi: 

Il giudice a quo ha ritenuto sussistente l’esimente della provocazione prevista dall’art. 599, comma 2, c.p., considerando quale causa di non punibilità la situazione che si concretizza in una reazione nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

In particolare, nel caso di specie ha ritenuto che la norma fosse applicabile poiché la reazione era stata provocata da molestie acustiche poste in essere a sua volta dal vicino e dai suoi familiari (rumori di tacchi, parte sbattute, tapparelle alzate e abbassate a tutte le ore).

Infatti, secondo la sentenza impugnata, l’esimente ex art. 599 cit. non sarebbe stata limitata al solo delitto di diffamazione (come, tra l’altro, testualmente previsto dalla norma), ma ben si sarebbe potuta estendere alla fattispecie di cui all’art. 660 del codice penale.

Di diverso parere le parti civili, ovvero il vicino di casa e i suoi familiari, dal momento che non hanno posto in essere alcun comportamento illecito, nemmeno la violazione del regolamento condominiale.

Ma per la Cassazione

ha inteso tutelare anche la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione delle persone offese. Pertanto, rispetto a detta contravvenzione viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata, infatti il reato è perseguibile di ufficio. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato agli effetti civili e rinviato al giudice civile competente.

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