Utero in affitto, bimbo nato in India: assolti. Giudice: “Legge spalle al muro”

incintaMILANO – Un bambino nato in India da madre surrogata, ovvero una donna che si era prestata a portare a termine la gravidanza. Un bimbo “tecnologico”, perchè frutto del seme maschile di lui e dell’ovulo di un’altra donatrice. E’ così che una coppia milanese ha avuto un bambino, facendo all’estero quello che le leggi italiane non consentono: la fecondazione eterologa con madre surrogata. I due sono stati assolti dall’accusa di alterazione di stato (avevano dichiarato all’anagrafe che il figlio nato in India era loro) e condannati solo per dichiarazioni mendaci.

Nella sentenza il gup di Milano Gennaro Mastrangelo, oltre a complesse e dettagliate valutazioni giuridiche, fa anche alcune considerazioni sulle ”possibilità offerte dalla scienza in questa materia” che ”sono talmente vaste da potersi immaginare esiti tali da” cancellare ”qualunque considerazione dei diritti del nascituro”. Nascituro che, secondo il gup, ”potrebbe diventare strumento per la soddisfazione del desiderio di genitorialità”.

Il giudice chiarisce, prima di tutto, che il dibattito ”intorno all’applicazione delle scoperte tecnologiche in materia di filiazione è assolutamente aperto nell’opinione pubblica, nelle scienze e nella bioetica”, ma che di fronte alle ”possibilità offerte dalla scienza” il ”nascituro” potrebbe divenire anche ”strumento per la soddisfazione del desiderio di genitoralità della madre malata terminale, del padre psicotico (…) di genitori assai in là negli anni, dei cugini primi, ecc.”. Tali condotte, spiega ancora il gup che prescinde ”da ogni valutazione etica”, ”metterebbero, come hanno messo, il diritto con le ‘spalle al muro’, nella penosa scelta di tutelare il minore e di non privarlo dei suoi genitori ‘tecnologici”’.

I due imputati sono stati assolti dall’accusa di alterazione di stato (il bimbo era nato in India con madre ‘surrogata’) e condannati soltanto per dichiarazioni mendaci. Tuttavia, il gup ha precisato che a loro non può essere concessa l’attenuante dell’aver agito ”per motivi di particolare valore morale o sociale”, come aveva chiesto la difesa, perché se è vero che ”il desiderio di genitorialità è pregevole” ed è tutelato dalla Costituzione, ciò ”non vale allorché tale desiderio sia soddisfatto ad ogni costo, anche a probabile discapito del nascituro”.

Nelle motivazioni, inoltre, il gup fa notare come oramai, dati anche i progressi scientifici e la diversità delle normative vigenti nei vari Stati, si possa dire che ”l’attribuzione della maternità e della paternità non è più un fatto naturale ma un fatto ‘istituzionale’, dipendendo dalle scelte del Legislatore”. A fronte della maternità ”surrogata”, ad esempio, spiega ancora il gup, ”in dottrina si dà rilievo, alternativamente, alla gestazione, al legame genetico, al progetto di genitorialità, oppure si crea un criterio composto che attribuisce la maternità a colei che assume due tra le tre funzioni (volontà, apporto genetico, gravidanza) che costituiscono la maternità”.

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