Vaccino obbligatorio nelle Rsa? Vaccino obbligatorio nelle Rsa?

Vaccino obbligatorio, Rsa: “Senza, non si può assistere gli anziani”. Ichino: “Licenziare il dipendente no vax”

Vaccino obbligatorio, almeno per chi opera come personale sanitario la misura sembra imporsi. La realtà si incarica di imporlo.

I responsabili delle Rsa, le case cura che ospitano in regime di assistenza gli anziani, dicono che senza il vaccino anti-Covid gli operatori non possono lavorare a contatto con gli anziani.

Lo suggerisce il parere legale commissionato da alcune Rsa piemontesi.

Vaccino obbligatorio nelle Rsa: a Pavia un operatore su 5 rifiuta

Senza contare che un sondaggio a Pavia ha certificato che solo un dipendente di Rsa su 5 intende farsi vaccinare.

Pietro Ichino, noto giuslavorista, propone il licenziamento.

Ichino: “Il datore può licenziare il dipendente che rifiuta”

Il datore di lavoro dovrebbe, cioè, poter licenziare il dipendente che rifiuta di farsi vaccinare. Resterebbe assicurata la libertà di non farlo ma subordinata alla tutela della salute di terzi.

Vaccino obbligatorio, le Rsa: “Senza non si può assistere gli anziani”

Il personale delle Rsa che non dovesse sottoporsi al vaccino contro il Covid dovrebbe essere trasferito dal datore di lavoro a mansioni “che siano prudentemente distanziate dagli ospiti e tali da non generare contatti rischi di contaminazione”.

Se questo non fosse possibile “i lavoratori sarebbero da considerare inidonei alle mansioni di assistenza agli anziani”. È il parere dell’avvocato Maria Grazia Cavallo, legale di riferimento di alcune Rsa piemontesi per le questioni Covid.

L’avvocato afferma che “la soluzione potrebbe arrivare in tempi brevi soltanto attraverso una norma di legge. Che – per la sua delicatezza e per il suo ‘impatto’ sociale – non potrebbe che essere voluta dal Parlamento. Finora troppo spesso emarginato dallo strumento del Dpcm”.

Il punto, secondo l’avvocato, è che in base al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro anche sul responsabile di una Rsa ricade l’obbligo di “proteggere costantemente i propri collaboratori con riferimento a rischi per la propria salute”.

Perché è una figura che “ha posizione di protezione e garanzia nei confronti dei collaboratori e degli ospiti della struttura, soggetti peraltro particolarmente fragili”.

“Conseguenze gravi: contagi e responsabilità penali”

“La violazione di tali doveri – prosegue Cavallo – potrebbe comportare conseguenze assai gravi. Quale la diffusione dei contagi e significative responsabilità penali”.

Esiste però anche una norma costituzionale secondo cui “nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà, se non per obbligo di legge e sempre nel rispetto della persona”. Ecco perché, secondo il legale, “la soluzione potrebbe arrivare in tempi brevi soltanto attraverso una norma di legge voluta dal Parlamento”. (fonte Ansa)

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