Vendere droga a un minore non sarà più sempre un’aggravante: sentenza della Cassazione

Vendere droga a un minore non sarà più necessariamente un’aggravante per gli spacciatori. La Cassazione ha infatti detto “no” all’applicazione della linea dura, contraria a concedere le circostanze attenuanti allo spacciatore che cede droga a un minore, anche qualora sussistano elementi indicativi della scarsa pericolosità del fatto.

Così è stato respinto il ricorso della Procura di Campobasso che aveva chiesto di non dare le attenuanti a un pusher che aveva venduto un grammo di hashish a un diciassettenne.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 35737, hanno risolto il contrasto tra quanti ritenevano non applicabile l’attenuante del “fatto di lieve entità”, che ricorre, ad esempio, quando la droga ceduta è poca, in presenza della aggravante della cessione al minore e quanti, invece, ritenevano possibile una valutazione bilanciata di aggravante e attenuante.

I supremi giudici hanno sottolineato che nemmeno la legge Fini ha cancellato la possibilità che la pena possa essere mitigata se il reato ha una “minore valenza offensiva”. Le norme ‘”antidroga” del 2005, ha rilevato la Cassazione, sono intervenute “esclusivamente” per inasprire l’entità della pena abolendo la distinzione tra droghe pesanti e leggere.

Del resto, ha aggiunto la Cassazione, rivendicando al giudice la possibilità di “personalizzare” la condanna in base alla commissione del reato e alla “personalità” dell’imputato (anche per i reati di violenza sessuale le attenuanti della minore gravità sono “compatibili” con l’aggravante di abusi su minori di dieci anni).

Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso aveva fatto ricorso contro la concessione dell’attenuante della minore gravità che aveva portato alla declaratoria di prescrizione del reato nei confronti di uno spacciatore accusato di più cessioni di droga, tra le quali quella di un grammo di hashish a un diciassettenne.

A favore del pusher è stata valutata la modica quantità, l’età del minore prossimo a diventare maggiorenne, il fatto che le cessioni avvenivano con accordi telefonici “senza particolari accorgimenti e in modo facilmente controllabile dalle forze di polizia”.

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