Assegno di inclusione, la domanda anticipata al 18 dicembre: cosa cambia rispetto al Reddito di cittadinanza

È stato registrato dalla Corte dei conti il decreto attuativo dell’Assegno di inclusione (Adi) che entra in vigore dal primo gennaio 2024, con l’addio al Reddito di cittadinanza. A questo punto, a quanto si apprende, si aprirà in anticipo la possibilità di presentare la domanda per accedere alla misura e si dovrebbe partire già lunedì 18 dicembre.

Quali famiglie, cosa vuol dire “fragili”, i criteri

Il nuovo strumento di sostegno al reddito è destinato ai nuclei famigliari in difficoltà. Significa che la misura non si estende universalmente a tutti i nuclei familiari in difficoltà per ragioni economiche. Le famiglie destinatarie devono avere, cioè, almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I requisiti per l’assegno di inclusione

I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni e gli ultimi due in modo continuativo. La famiglia deve avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza.

La soglia massima dei 6mila euro annui viene incrementata in caso di affitto della casa di abitazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

L’assegno è erogato per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. In caso di inizio di lavoro dipendente la retribuzione non è considerata nel reddito fino a un massimo di 3mila euro annui lordi.

Quando l’assegno decade

Per avere il beneficio economico previsto dall’assegno di inclusione si deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente devono presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria posizione.

In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

La famiglia perde il beneficio economico se uno dei componenti rifiuta un’offerta di contratto di lavoro che preveda un periodo di almeno un mese. Nel caso di contratti tra uno e sei mesi il beneficio è solo sospeso.

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Warsamé Dini Casali