Ha dovuto attendere 27 anni per riavere la patente di guida che gli era stata sospesa nel 1996. L’ha riottenuta un 89enne di Caltabellotta dopo la sentenza con cui il giudice Francesco Paolo Torrasi, della quinta sezione civile del tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato dei legali del pensionato. L’uomo nel 1996 aveva avuto revocato il documento dalla prefettura di Agrigento per mancanza dei requisiti morali, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Dopo aver scontato la misura l’agrigentino chiedeva di nuovo la patente. Ma la prefettura aveva respinto la richiesta.
E’ nato un lungo contenzioso. Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza il pensionato si è visto accogliere il ricorso dal Tar. I giudici amministrativi successivamente hanno però dichiarato un difetto di giurisdizione. Così è stato presentato un nuovo ricorso davanti al giudice ordinario. Dopo 27 anni dalla sospensione è arrivato il riconoscimento del giudice civile di Palermo e la restituzione della patente di guida. Alla luce della durata del contenzione ai sensi della legge Pinto il pensionato potrà richiedere il risarcimento danni.
La patente era stata rilasciata all’uomo, nel 2000, dopo che il Tar aveva sospeso l’ordinanza del diniego. Ma il provvedimento definitivo è arrivato 27 anni dopo la sospensione del documento. I giudici amministrativi, nel 2000, riunendo due ricorsi li aveva dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, rimettendo gli atti alla giustizia ordinaria con la sentenza di primo grado arrivata 23 anni dopo. Nel provvedimento, emesso il 3 novembre scorso, il giudice Francesco Paolo Torrisi rileva come dalla revoca della patente del 23 dicembre del 1996 “emerge il palese automatismo della statuizione prefettizia, sicuramente non in linea con i rimarchi della Corte Costituzionale”.
Per la quinta sezione civile del Tribunale di Palermo “non si dispone di alcun elemento (data la mancata costituzione delle amministrazioni convenute) per apprezzare la pericolosità sociale attuale del soggetto, presupposto della misura di prevenzione, né alcun’indicazione sulle ragioni specifiche e puntuali per le quali il ricorrente non sarebbe eventualmente in possesso dei requisiti in generale previsti della normativa oggi vigente”. Il giudice quindi “accerta e dichiara il diritto” del ricorrente “alla restituzione della patente di giuda revocatagli del 1996” e “condanna la parte resistente a provvedere conformemente” e “alle spese di lite”.
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