Palazzo Giustiniani, Mussolini non poteva toglierlo ai massoni, storica vittoria in Corte di Cassazione del Grande Oriente d’Italia.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza del 26 gennaio 2024, ha accolto il ricorso proposto dalla Urbs srl (società immobiliare del Grande Oriente d’Italia) nel giudizio promosso per la restituzione di Palazzo Giustiniani (sede storica del Grande Oriente d’Italia prima della requisizione avvenuta durante il regime fascista), affermando la giurisdizione del Giudice Amministrativo sul presupposto che la denuncia della illegittimità del potere esercitato dallo Stato Italiano nel procedimento di acquisizione del bene è fondata sulla assenza della dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita del bene in favore della Urbs srl costituente essa condizione pregiudiziale dell’esercizio del potere stesso.
Le Sezioni Unite Civili, in accoglimento del ricorso proposto dalla Urbs srl, hanno, dunque, annullato la ordinanza del Consiglio di Stato che, confermando con diversa motivazione la ordinanza del Tar Lazio, aveva affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Si legge nella ordinanza delle Sezioni Unite: “Ciò che invero denuncia la parte ricorrente è proprio l’illegittimo esercizio del potere. Si deduce che il “Governo del Re” non ha mai dichiarato la nullità del predetto atto di trasferimento.
“Prevede l’art. 1 del regio decreto-legge n. 2192 del 22 novembre 1925 che “la nullità di pieno diritto comminata dall’art. 29 della legge 20 giugno 1909 n. 364, per le alienazioni effettuate contro i divieti contenuti nella legge stessa, è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riservatogli dall’art. 6 della legge medesima”.
La dichiarazione di nullità della compravendita non è un requisito di efficacia dell’acquisto rilevante sul piano del diritto privato ma è una modalità di esercizio del potere amministrativo perché, come prevede la disposizione, “quando intende esercitare il diritto di prelazione”, l’autorità amministrativa deve dichiarare la nullità del contratto.
È il quomodo della potestà pubblica che viene in rilievo: la dichiarazione di nullità è condizione pregiudiziale dell’esercizio del potere, che altrimenti non può essere legittimamente esercitato. Denunciando quindi il mancato perfezionamento dell’acquisto per l’assenza della dichiarazione di nullità, la società ricorrente impugna le modalità di esercizio del potere amministrativo, sotto il profilo della violazione di legge per carenza del presupposto fissato dalla norma”.
Nel caso di specie il Grande Oriente d’Italia ha denunciato la mancanza della condizione pregiudiziale del legittimo esercizio del potere dello Stato Italiano, ossia la mancata dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita rogato nel lontano 1911 in favore della Urbs “con la conseguenza che permanendo in vita l’atto di proprietà in capo alla società, il decreto di prelazione emesso dal Governo non poteva costituire atto di trasferimento in favore dei quest’ultimo”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato e rinviato al Tar Lazio in diversa composizione rimettendo al Tar la valutazione circa la legittimità del procedimento di acquisizione di Palazzo Giustiniani.
Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani conferma che l’iniziativa giudiziaria è volta esclusivamente a restituire la verità dei fatti alla storia nel pieno convincimento che la verità storica rappresenta il fondamento dell’essenza dello Stato democratico al quale il Grande Oriente d’Italia è fiero di appartenere.
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