C’è tempo fino alla fine del mese di giugno per aderire alla quarta versione della rottamazione e fare pace con il fisco pagando solo l’importo della cartella senza multe e interessi.
Mentre un tempo più lungo (fino al 30 settembre) è previsto per i contribuenti delle Regioni colpite dal maltempo. E cioè alcune zone dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana così come già individuate dal decreto del governo.
La procedura per aderire è stata resa particolarmente semplice e si può fare richiesta anche senza avere un profilo personale o un’identità elettronica certificata. Basta armarsi di pc e pochi documenti.
L’Agenzia della Riscossione ricorda che l’adesione alla rottamazione-quater dei debiti affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio.
Mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
La domanda può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.
Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.
La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.
Chi aderisce potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.