Non si può parlare di violenza sessuale tentata e non portata a compimento nel caso in cui, solo per la resistenza opposta dalla vittima, il bacio che si voleva a forza imprimere sulla bocca della parte lesa finisce invece sulle guance.
Lo sottolinea la Cassazione. Che ha accolto il ricorso del procuratore generale di Genova contro lo sconto di pena fatto a un medico – già condannato per precedenti dello stesso tipo a due anni di carcere dalla Corte di Appello di Firenze -.
Il medico aveva chiuso la porta della stanza dove si trovava l’infermiera che lo aiutava negli interventi chirurgici prima di prendere fra le mani la testa della donna cercando di baciarla sulle labbra.
Solo la pronta torsione della donna aveva evitato che le mire del dottore, originario della Basilicata, andassero a segno. In primo grado, il camice bianco, oggi 63enne, era stato condannato dal Tribunale di La Spezia, nel settembre 2019, per violenza sessuale consumata, seppur di lieve entità, a una pena di un anno e otto mesi di reclusione.
Dopo, però, la Corte di Appello di Genova – sentenza del 12 ottobre 2021 – aveva ridotto la condanna a soli sei mesi e 20 giorni con sospensione condizionale della pena, reputando che il fatto commesso dal medico “non avesse integrato il reato di violenza sessuale ma solamente l’ipotesi tentata di esso”.
Contro questo sconto, il Pg del capoluogo ligure ha protestato in Cassazione facendo presente che “anche il semplice bacio dato sulla guancia della persona offesa, laddove questa non sia consenziente, integra gli estremi del delitto di violenza sessuale consumato e non solamente tentato, avendo la condotta dell’imputato interessato una zona erogena del soggetto passivo del reato ed essendo la condotta posta in essere chiaramente finalizzata a compromettere il bene della libertà sessuale”.
La Corte di Cassazione ha condiviso la tesi del Pg di Genova. Sottolineando che “configura violenza sessuale nella forma consumata e non solo tentata” il bacio sulle guance ricevuto contro la propria volontà – in modo tale da incidere sulla “libertà sessuale della vittima” – e valutato con riguardo alla condotta “complessiva” di chi commette l’abuso tenendo presente “il contesto ambientale e sociale in cui l’azione sia stata realizzata, il rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti, e ogni altro dato qualificante”.
“La circostanza che invece la Corte ligure abbia, con motivazione decisamente aprioristica, escluso che nella condotta del medico fossero ravvisabili gli estremi del delitto perfezionato, qualificando il fatto solamente nei limiti di quello tentato, comporta – afferma la Cassazione in conclusione – il necessario accoglimento” del ricorso del Pg di Genova “ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza” con lo sconto.
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