Un automobilista che a maggio scorso era stato multato per aver viaggiato a 255 km/h su un tratto dell’autostrada A26 Voltri/Sempione, dove il limite era di 130 km/h, ha visto annullare la multa da 845 euro e la sospensione della patente. La decisione è stata presa dalla Prefettura di Novara il 4 novembre, dopo un ricorso presentato dal conducente con l’assistenza dell’avvocato Gabriele Pipicelli. L’automobilista era stato fotografato da un autovelox in un tratto nel comune di Sillavengo, in provincia di Novara, ma il dispositivo non era omologato, come stabilito dalla normativa.
L’autovelox che aveva rilevato la velocità del veicolo era stato solo “approvato” e non omologato, come previsto dalla legge. Secondo il prefetto di Novara, l’utilizzo di un dispositivo non omologato rende le rilevazioni illegittime. La distinzione tra “approvazione” e “omologazione” è fondamentale, come ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione. Un dispositivo approvato non garantisce la stessa legalità di uno omologato, il quale, invece, è riconosciuto come conforme alle normative in vigore per le misurazioni della velocità.
Il prefetto ha così annullato il verbale e tutte le sanzioni collegate, inclusa la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. L’avvocato Pipicelli ha spiegato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai prevalente considera le misurazioni fatte con dispositivi approvati come illegittime, poiché non soddisfano i requisiti di omologazione necessari per essere valide in ambito legale.
Con la decisione del 4 novembre, l’automobilista ha ottenuto la restituzione della patente e l’annullamento della maxi-multa, in quanto la sanzione era stata basata su una misurazione non valida. Questo caso sottolinea l’importanza della corretta omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati dalle forze dell’ordine, per garantire la legittimità delle sanzioni comminate agli automobilisti.