Abusi edilizi, il Comune può acquisire la tua casa ma solo in casi specifici: fai molta attenzione, ecco i dettagli e le curiosità
Per moltissimo tempo, i nostri cari utenti interessati circa gli argomenti dell’edilizia unito al fisco e alle tasse, ci hanno sempre chiesto qualche informazioni in più circa l’abuso edilizio, una delle problematiche che sta facendo riflettere moltissimi esperti del settore. Se ci si trova in una particolare situazione, il Comune può addirittura acquisire la tua casa; in questo articolo, infatti, scopriremo meglio in quali casi si rischia di più.
Quando parliamo di abuso edilizio, dobbiamo sicuramente dirvi che questo costituisce un illecito ossia quando un intervento di costruzione viene fatto senza autorizzazione amministrative o in difformità rispetto al progetto depositato al Comune.
Questo termine ricopre una serie di illeciti legati a lavori come interventi senza titolo abilitativo necessario, interventi in totale difformità dal titolo abilitativo, interventi in parziale difformità dal titolo che fanno riferimento a lavori di breve entità e interventi con variazioni essenziali.
Nel prossimo paragrafo, andremo ad analizzare una causa specifica sul motivo per cui proprio il Comune potrebbe appropriarsi del suo immobile: ecco i dettagli e le curiosità nel prossimo paragrafo.
Abuso edilizio, ecco cosa succede in questo specifico caso: i dettagli
Ultimamente ad affrontare questo tema dell’abuso edilizio ci ha pensato proprio il TAR con una sentenza n. 23222/2024 che ha confermato un’ordinanza di demolizione per abusi edilizi a Roma, accogliendo solo parzialmente il ricorso per l’acquisizione al patrimonio pubblico, in particolar modo solo su determinate aree confiscate.
giudici amministrativi sono intervenuti su una pratica complessa ossia che verteva su due provvedimenti amministrativi; il primo verteva proprio su un’ordinanza di demolizione di opere realizzate senza autorizzazione, mentre il secondo disponeva l’acquisizione al patrimonio pubblico dei terreni e delle costruzioni abusive, dopo il procedimento di inadempienza.
Con la sentenza numero 23222/2024, il TAR ha respinto l’impugnazione dell’ordine di demolizione, legando il tutto con un motivo alquanto serio: ossia quello di non aver fornito elementi concreti a propria difesa. Tuttavia, ha invece accolto parzialmente il secondo ricorso, criticando la mancanza di una chiara perimetrazione.
Secondo il Comune con il ricorso delle aree confiscate come detto precedentemente, è stata formalizzata con un atto amministrativo che disponeva il trasferimento di proprietà al Comune e la registrazione del passaggio nei registri immobiliari. In questo caso la società ha ribadito e contestato altre irregolarità che facevano riferimento allo stesso procedimento.
Il TAR, dopo il rifiuto ha dovuto dire al Comune di rivedere alcune cose come:
- la perimetrazione esatta del terreno acquisito;
- i criteri utilizzati per calcolare l’estensione del terreno aggiuntivo;
- la regolarizzazione catastale delle aree coinvolte;