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Agenzia Entrate, validi atti firmati da dirigenti decaduti

di Maria Elena Perrero |9 Novembre 2015 21:07

(Foto d’archivio)

ROMA – Gli atti dell‘Agenzia delle Entrate (accertamenti fiscali, cartelle, ecc) firmati da dirigenti poi ‘decaduti’ in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sono comunque ‘validi’. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale molte associazioni dei consumatori avevano annunciato ricorso contro gli atti dell’Agenzia firmati da quei dirigenti e quindi ‘sospetti’ di nullità. E anche nello stesso Governo il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, aveva sollevato il tema. Ora la decisione dei giudici di Cassazione dovrebbe metter fine almeno a questo problema, ma non ancora a quello di trovare soluzione al problema dei dirigenti ‘illegittimi’ per i quali il Senato si sta attualmente adoperando con emendamenti del Pd alla Legge di Stabilità.

Dunque la Cassazione stabilisce che gli atti dell’Agenzia delle Entrate (accertamenti fiscali, cartelle, ecc) firmati da dirigenti poi ‘decaduti’ in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sono comunque ‘validi’. I giudici della Suprema Corte, in questa decisione che interviene in una querelle che avrebbe potuto coinvolgere migliaia di atti dell’Agenzia, stabiliscono così il principio che la nullità degli atti deve comunque essere prevista per legge. E questo non è il caso degli atti contestati alle Entrate e che molte associazioni di consumatori hanno annunciato che avrebbero impugnato.

 

Scrive la Cassazione nella sentenza:

“Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati (…) non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione”.

Da “sottosegretario”, aveva detto Zanetti, “auspico che sia riconosciuta la legittimità di tutti gli atti perché diversamente ci troveremo di fronte a un problema gigantesco. Ma da tributarista è del tutto evidente che, per non saper né leggere né scrivere, lo inserirei nel ricorso”.

 

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