Alitalia, il Tribunale Ue: “Illegittimo il prestito dello Stato”

Pubblicato il 28 Marzo 2012 - 10:30 OLTRE 6 MESI FA

BRUXELLES – Il Tribunale Ue ha oggi confermato le decisioni della Commissione che qualificano come illegittimo il prestito concesso dallo Stato italiano ad Alitalia, ma autorizzano la vendita dei beni di quest’ultima. Lo rende noto il Tribunale.

La decisione del tribunale interviene sulla base di un ricorso presentato da Ryanair che ha contestato le decisioni assunte dalla Commissione Ue. I giudici hanno ritenuto che le decisioni di Bruxelles siano state correte.

Nel 2006, a seguito di vari tentativi infruttuosi di risanare la situazione finanziaria di Alitalia, le autorita’ italiane – ricorda la nota del Tribunale – hanno deciso di vendere la loro partecipazione nel capitale di quest’ultima. Nel 2008 lo Stato italiano ha concesso ad Alitalia un prestito di 300 milioni di euro, riconoscendole altresì la facoltà di imputare tale somma in conto capitale.

Alitalia, a quel punto in situazione di insolvenza, e’ stata posta in amministrazione straordinaria, ed e’ stata nominata una banca quale esperto indipendente, al fine di verificare la congruita’ del prezzo di vendita dei beni di detta compagnia rispetto al prezzo di mercato.

L’offerta della Compagnia Aerea Italiana (CAI) e’ stata trasmessa dalle autorita’ italiane alla Commissione Ue che ha cosi’ avviato un procedimento d’indagine formale in merito alle misure relative al prestito ed alla facolta’ di imputare la somma in conto capitale.

Con una prima decisione, essa ha constatato che il prestito costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, in quanto conferiva un vantaggio economico finanziato con risorse statali, che non sarebbe stato concesso da un investitore privato avveduto. La Commissione ha dunque ordinato il recupero di tale aiuto presso Alitalia.

Con una seconda decisione, Bruxelles ha ritenuto che la misura relativa alla vendita dei beni di Alitalia non implicasse la concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti di quest’ultima, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni presi dalle autorità italiane, in forza dei quali la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione ha confermato che neppure la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti.

L’Istituzione ha concluso che la procedura attuata dall’Italia non implicava una continuita’ economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni – tenuto conto dell’estensione della vendita di tali beni e della parcellizzazione delle offerte presentate dai suddetti acquirenti – e che tale vendita non aveva come effetto di eludere l’obbligo di recupero dell’aiuto, ne’ quello di concedere aiuti agli acquirenti di Alitalia.

Ryanair esce sconfitta dal duello giudiziario contro la decisione della Commissione Ue che ha ritenuto illegittimo il prestito di Stato ad Alitalia, ma ha autorizzato la vendita dei beni di quest’ultima. Il ricorso della compagnia low cost e’ stato respinto su tutta la linea dal Tribunale Ue.

Per quanto riguarda la decisione sulla vendita dei beni, nella sua sentenza il Tribunale precisa che la Commissione era competente ad adottare una decisione di autorizzazione, avendo maturato il convincimento che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Pertanto risultano respinti  gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe effettuato un esame insufficiente o incompleto in occasione della fase di esame preliminare e avrebbe dovuto avviare un procedimento d’indagine formale in merito alla vendita dei beni, al fine di verificare l’eventuale esistenza di opzioni diverse da tale vendita.

Il Tribunale respinge anche l’argomento della Ryanair secondo cui la vendita, essendo stata implicitamente subordinata alla condizione della nazionalita’ (italiana) dell’acquirente, aveva implicato una diminuzione del prezzo. Esso ritiene, al contrario, che la Commissione abbia verificato che l’invito a manifestare interesse non conteneva alcuna clausola discriminatoria fondata sulla nazionalita’ degli offerenti e che tale invito aveva costituito l’oggetto di larga pubblicita’ a livello sia nazionale che internazionale.

Infine, il Tribunale conferma che la Commissione ha correttamente ritenuto che non esistesse alcuna continuita’ economica tra Alitalia e la CAI e che quest’ultima non avesse beneficiato di alcun vantaggio, dal momento che erano state adottate tutte le misure affinche’ la cessione avvenisse ad un prezzo non inferiore a quello di mercato.    Per quanto riguarda l’esito dell’esame della decisione sul prestito, il Tribunale ritiene che la Ryanair, pur avendo svolto un ruolo attivo nella procedura di adozione di tale decisione, non abbia dimostrato che il fatto di ordinare il recupero dell’aiuto presso Alitalia (e non presso la CAI) avesse pregiudicato in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. Ne consegue – conclude il Tribunale – che la Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente riguardata da tale decisione. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair, confermando cosi’ le decisioni della Commissione.