Antitrust, procedimento contro UnipolSai, Allianz e Generali per l’accesso dei clienti agli atti

L’Antitrust ha avviato un procedimento contro tre assicurazioni: UnipolSai, Allianz e Generali con l’accusa di aver ostacolato l’accesso dei clienti agli atti.

L’Antitrust ha avviato un procedimento nei confronti di UnipolSai, Geneali e Allianz. L’accusa è di pratiche commerciali scorrette nella liquidazione dei danni da sinistri della Rc Auto.

Secondo l’Antitrust i consumatori sarebbero stati tra l’altro ostacolati nell’accesso agli atti dei fascicoli con comportamenti ritenuti dilatori e ostruzionistici. Il 26 novembre sono state condotte ispezioni nelle sedi delle tre società, in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Antitrust, le accuse a UnipolSai, Generali e Allianz

Secondo le accuse dell’Antitrust, tutte e tre le compagnie assicurative avrebbero realizzato una pratica commerciale aggressiva. Ostacolando il diritto dei consumatori danneggiati ad accedere agli atti dei fascicoli dei sinistri. L’Antitrust sospetta che le compagnie abbiano avuto comportamenti dilatori, ostruzionistici o di ingiustificato diniego alle istanze presentate.

In tal modo, esse non avrebbero consentito ai titolari del diritto al risarcimento di conoscere la modalità di gestione della propria richiesta e i criteri di quantificazione della cifra proposta.

Le pratiche scorrette secondo l’Antitrust

Inoltre, prosegue la nota dell’Antitrust, “Generali e Allianz avrebbero attuato una ulteriore pratica commerciale aggressiva, consistente nell’ostacolare l’esercizio dei diritti che derivano dal contratto di assicurazione Rc Auto, richiedendo documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione del danno – nonostante fosse stata già trasmessa al liquidatore della compagnia o fosse già nella sua disponibilità – e violando i tempi previsti dalla legge per l’espletamento della procedura liquidativa”.

“Da ultimo – prosegue la nota dell’AntitrustUnipolSai e Generali avrebbero realizzato una pratica commerciale ingannevole, non indicando i criteri di quantificazione del danno nella fase di formulazione dell’offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al rifiuto del risarcimento stesso. Una condotta che, se verificata, non consentirebbe ai danneggiati di decidere se accettare la proposta della compagnia o rifiutarla” conclude il comunicato. (Fonte Ansa e Antitrust)

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