Art. 18. Licenziamenti economici: cade onere prova per i lavoratori

Pubblicato il 3 Aprile 2012 - 10:00 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – “Qualora si accerti che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, il giudice applica la relativa tutela”: è contenuta in questa frase la proposta del governo per venire incontro, in parte, alle richieste pressanti della Cgil per reintrodurre il reintegro nei licenziamenti economici. La correzione in corsa è accreditata sul Corriere della Sera. Che significa? Intanto che sui licenziamenti economici contestati, perché secondo il lavoratore nasconderebbero in realtà motivi disciplinari o discriminatori, cade l’onere della prova a carico del lavoratore che ricorre in tribunale. L’accertamento sul tipo di licenziamento verrà affrontato a prescindere, quindi, dalle prove addotte dal lavoratore. Se il giudice rileva una scelta discriminatoria o disciplinare è possibile il reintegro.

Nel testo della Riforma che il ministro Fornero presenterà oggi (3 aprile) al presidente del Consiglio Mario Monti appena tornato dal suo viaggio in Asia, ci sarà anche un altra novità. La conciliazione, quella procedura per scoraggiare il ricorso al giudice in caso di contenzioso, diventa obbligatoria. Nel precedente testo il tentativo di conciliazione era facoltativo, cioè su richiesta del lavoratore. E’ una possibilità che, avendo come obiettivo di circoscrivere le cause di lavoro in tribunale in favore di procedure accelerate, sposta in una sede terza come gli uffici provinciali del Lavoro, dove le parti, cercano la soluzione della controversia attraverso una transazione economica. Lo Stato, che ha interesse a che la conciliazione arrivi in porto, potrebbe incentivarne (se ne discute ancora) il buon esito anche garantendo la corresponsione di un “voucher” che il lavoratore potrebbe utilizzare presso le agenzie per la riqualificazione professionale e il ricollocamento al lavoro.

Per contrasto, cioè al fine di scoraggiare il ricorso al tribunale e far sì che il lavoratore ne persegua l’obiettivo sono nei casi in cui è alta la probabilità di successo, la disciplina potrebbe prevedere che se vi accede e perde davanti al giudice, il lavoratore non otterrebbe nemmeno l’indennizzo proposto in sede di conciliazione.