ROMA – Il governo di Mario Monti ha definito il nuovo articolo 18 sui licenziamenti illegittimi. Nella riforma del lavoro sono tre i punti sui licenziamenti affrontati. Motivi economici, disciplinari o discriminatori. Il Sole 24 ore ha pubblicato il testo del nuovo articolo, che è composto da 10 paragrafi. Le reazioni sono state diverse. Sebbene l’Unione europea abbia approvato l’intero documento distribuito dal ministro del Welfare Elsa Fornero, la Cgil ha già annunciato uno sciopero, mentre il Pd con Pier Luigi Bersani sembra convinto a metà dal nuovo testo.
Ecco il testo integrale dell’articolo 18. Le note a più di pagina del testo sono inserite in grassetto. Clicca qui per il Pdf.
“Nuovo art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della lesse 11 maggio 1990, n. 108 (Sono licenziamenti discriminatori: i licenziamenti determinati da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali (art. 4, legge 15 luglio 1966, n. 604; i licenziamenti diretti a fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (art. 15, legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216). Trattasi dei licenziamenti inlimati dal momento della richiesta di pubblicazioni del matrimonio sino a un anno dopo la celebrazione del medesimo. Trattasi dei licenziamenti intimati dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, e dei licenziamenti causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.), ovvero intimato in r \ ( < concomitanza col matrimonio ai sensi delVarticolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (trattasi dei licenziamenti inlimati dal momento della richiesta di pubblicazioni del matrimonio sino a un anno dopo la celebrazione del medesimo), ovvero intimato in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, primo sesto e nono comma ( trattasi dei licenziamenti intimati dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, e dei licenziamenti causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero determinato da un motivo illecito ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione adottata e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti.