In caso ISEE separati, quale genitore deve presentare la domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico? Ecco cosa considerare.
L’assegno unico può essere richiesto da coppie sposate o non sposate, da divorziati o da genitori single. Nel caso di coppie non sposate o divorziate che non hanno residenza comune, i genitori rappresentano formalmente due nuclei familiari separati. A tal proposito l’INPS chiarisce che la domanda per l’assegno unico va presentata da uno qualsiasi dei due genitori: basta che questi eserciti la responsabilità genitoriale. E ciò a prescindere dalla convivenza con il figlio.
In questo senso, non sussiste differenza tra padre o madre. Conta è che il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla normativa. Ovvero che i richiedenti abbiano figli minorenni a carico (per i nuovi nati, l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza) o per i maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, se il ragazzo frequenta la scuola o l’università, svolge un tirocinio o un lavoro con entrate sotto gli 8.000 euro all’anno o sia disoccupato e iscritto ai servizi per l’impiego. L’assegno può essere invece richiesto senza limiti di età per i figli con disabilità a carico.
In ogni caso, l’importo dell’assegno è calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare e varia quindi in base alla fascia di reddito. Si è dunque ripetuto spesso che l’importo dell’assegno unico sarà lo stesso, indipendentemente da quale dei genitori voglia inoltrare la domanda del sostegno, purché entrambi soddisfino i requisiti previsti dalla normativa.
Secondo le norme attuali, l’aiuto economico può essere infatti richiesto da uno dei due genitori. E non dovrebbe esserci differenza significativa tra chi presenta la domanda, sia esso il padre o la madre. L’importo dell’assegno viene di fatti calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare, che include i redditi e i patrimoni di entrambi i genitori, anche se appartengono a nuclei familiari distinti.
A fronte di questo chiarimento, appare dunque strano che continui a persistere tale dubbio. La norma è limpida. Anche se i due genitori hanno un ISEE differente, è la stessa cosa. Quindi non c’è possibilità di scelta in base alla convenienza. Anche se a presentare la domanda sarà il genitore con lo stipendio e i redditi più bassi, l’importo dell’assegno non muterà.
In pratica, non importa quale genitore presenterà la domanda: l’importo dell’assegno sarà lo stesso. Nel caso di coppie di genitori non sposati ma conviventi, entrambi figurano come componenti dello stesso nucleo familiare, visto che sono inseriti nello stesso stato di famiglia. E anche nel caso di coppie di genitori non sposati e non conviventi, il genitore non convivente è comunque compreso nell’ISEE in qualità di componente aggregato al nucleo.
Ci sono delle eccezioni. Il non convivente esce dall’ISEE se si è sposato con un’altra persona o se ha avuto altri figli con qualcun altro, o in generale se è stato obbligato a versare l’assegno di mantenimento. In questi casi, la legge dà la possibilità ai separati o ai divorziati di decidere liberamente se l’assegno unico debba essere pagato per intero al genitore che ne fa richiesta oppure se l’importo debba essere suddiviso, equamente, tra entrambi.
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