Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell’art. 36 C.C. con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, ha lanciato un appello nel corso del convegno che si è tenuto a Milano “Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate”. L’associazione chiede l’inserimento nell’ordinamento civilistico italiano di un contratto di “fiducia”, ovvero di un istituto disciplinato da “affidamento fiduciario”, che potrebbe aiutare a fare chiarezza.
L’Italia è infatti, a detta di Assofiduciaria, l’unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell’Aja per il riconoscimento del trust, che non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di “fiducia come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania. Il seminario di Milano è stato un’occasione per discutere, insieme agli esperti del settore, degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie.
“In Europa, la realtà giuridica che norma il trust è estremamente articolata perché all’interno degli stati membri esistono sia istituzioni giuridiche che si ricollegano ad una matrice di common low e che hanno adottato nel loro ordinamento l’istituto del trust, sia figure negoziali che si ricollegano ad una matrice giuridica di civil law che si ricollegano alla fiducia cd. ‘romanistica’”, commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria.
“Altri stati non contemplano nei loro ordinamenti alcun istituto con caratteristiche assimilabili al trust”, prosegue Marchetti. “L’Italia, invece, è l’unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell’Aja per il riconoscimento del trust, pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall’amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 e da un regolamento del 1995 ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645ter c.c.”.
Il trust si caratterizza per la segregazione di un bene o di un patrimonio realizzato attraverso il trasferimento della proprietà da un soggetto (ed. settlor o disponente) ad un altro soggetto (ed. trustee o gestore) perché lo amministri a favore di terzi soggetti (ed. beneficiari) o per uno scopo. Nel nostro ordinamento, invece, l’amministrazione fiduciaria come fino ad oggi disciplinata non prevede il trasferimento della proprietà, ma solo della titolarità all’amministrazione dei beni da parte del fiduciario in nome e per conto del fiduciante o in nome proprio ma per conto del fiduciante.
La differenza fra trust e amministrazione fiduciaria risiede, dunque, nella “segregazione” del patrimonio affidato in trust, elemento questo che – in mancanza di un eventuale intervento normativo – ha negli ultimi anni indirizzato la pratica a privilegiare il trust per il perseguimento di finalità di pianificazione familiare o successorie, come testimoniato dalla crescente richiesta rivolta alle stesse società fiduciarie di assumere l’amministrazione di patrimoni in trust.
Oltre al tema della necessità di una normativa adeguata, nel corso del seminario sono stati affrontati anche i profili fiscali del trust in relazione alla Circolare 34E con attenzione sia al tema della tassazione ai fini dell’imposta di successione che delle imposte sui redditi, nonché dei conseguenti adempimenti (soprattutto in materia di antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale).