Bollo auto scade il 31 gennaio: come, dove e quanto pagare

ROMA – Il 31 gennaio scade il termine di pagamento del bollo auto. La tassa dovrà essere pagata da quanti hanno la scadenza fissata per dicembre 2012 o da chi ha immatricolato una nuova auto tra il 22 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013. Per chi ha immatricolato un auto tra il 21 gennaio ed il 31 gennaio, la scadenza per il pagamento del bollo slitta al 28 febbraio 2013. Chi pagherà dopo la scadenza dovrà versare anche more e interessi. La sanzione sarà proporzionale al numero di giorni di ritardo sul pagamento.

DOVE PAGARE – Il bollo potrà essere pagato presso i tabaccai, le poste, la banca, le agenzie di pratiche auto e online con il servizio Bollonet di Aci. Le agenzie offrono poi la possibilità di calcolare l’importo del bollo da pagare e regolarizzare i bolli precedenti non pagati.

Sempre presso le agenzie è possibile verificare e notificare i cambi di residenza, i passaggi di proprietà e vedere le modifiche tecniche apportate alla propria auto, come l’installazione di impianti gpl o metano, che comportano una variazione all’importo del bollo.

MORE E INTERESSI – Il Corriere della Sera riporta i dettagli per il pagamento delle more e degli interessi spiegati da Sermetra, la più grande rete di agenzie di pratiche d’auto:

“1) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%.

2) Versamento dopo il trentesimo giorno di ritardo, ma non oltre un anno: sanzione del 3,75%, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%.

3) Versamento in ritardo di oltre un anno: sanzione del 30% più gli interessi dovuti per ogni semestre di ritardo calcolati automaticamente dal sistema. Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso cosiddetto “veloce”, che consiste nell’applicazione di una sanzione ulteriormente ridotta, pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra)”.

Non tutte le regioni applicano le stesse sanzioni, spiega il Corriere della Sera. Nel caso in cui il contribuente ritardatario non sia mai stato richiamato dalla Regione con avvisi di accertamento, le sanzioni saranno differenti:

“Piemonte: sanzione pari al 10% senza interessi di mora;

Lombardia: sanzione pari al 30% senza interessi;

Provincia Autonoma di Trento: sanzione pari al 3% oltre gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato;

Veneto: sanzione pari al 10% oltre gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato;

Puglia: sanzione pari al 10% oltre gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato”.

RICEVUTE – Altro indispensabile consiglio poi è conservare le ricevute del bollo pagato per 3 anni. Una ricevuta che tornerà particolarmente utile nel caso, ad esempio, in cui si scelga di pagare la tassa presso un tabaccaio, che dunque non dispone di un archivio dei versamenti.

Nel caso in cui si scelga di pagare in agenzia conservare le ricevute non sarà necessario, poiché gli operatori dell’agenzia potranno visualizzare i vecchi pagamenti dall’archivio regionale e verificare la regolarità nel pagamento dei bolli precedenti.

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