Bonus 80 euro in busta: cassaintegrati, contratti a termine, colf. La circolare

Bonus 80 euro in busta: cassaintegrati, contratti a termine, colf. La circolare
Bonus 80 euro in busta: cassaintegrati, contratti a termine, colf. La circolare

ROMA – Bonus 80 euro in busta: cassaintegrati, contratti a termine, colf. La circolare. Prime istruzioni ufficiali sugli 80 euro in busta paga annunciati e confermati dal governo Renzi (al Senato parte oggi l’iter per la conversione in legge del decreto Irpef).

Intanto il beneficio verrà inserito già a maggio, non servirà alcuna domanda, varrà integralmente per i redditi fino a 24 mila euro (e si riduce progressivamente fino al limite di 26 mila euro), non varrà per i redditi che (tolte tutte le detrazioni riconosciute e prima casa esclusa) non producano un’imposta lorda residuale.

In pratica, è escluso chi alla fine si trova con una imposizione negativa, gli incapienti (ma non se è negativa per le detrazioni sui carichi familiari). Chi non ha un sostituto d’imposta (o ce l’ha ma non è in grado di coprire l’anticipo, per esempio colf e badanti, accede a una disciplina diversa e meno lineare: potrà cioè chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2015.

Co.co.co., part time, cassintegrati, colf. Resta infatti aperto il dubbio relativo a quei lavoratori che sono titolari, per esempio di due rapporti di lavoro (part time, co.co.co anche a progetto) oppure che sono apprendisti o cassaintegrati per i quali non è chiaro come debba avvenire l’erogazione degli 80 euro già dal mese di maggio prossimo. La circolare n. 8/E (leggi qui il testo) dell’Agenzia delle Entrate non ha fatto chiarezza su questo aspetto.

Poiché il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus basandosi sui dati in suo possesso, spetterà al beneficiario comunicare tutte le informazioni da cui possa evidenziarsi il venir meno del diritto al credito affinché si possa procedere a recuperare le somme corrisposte ma non dovute. Tale recupero potrà essere effettuato nei periodi di paga seguenti a quello in cui sono state fornite le notizie aggiuntive e comunque in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. In ogni caso, l’Agenzia ricorda che il credito fruito ma non spettante, non recuperato dal sostituto, va restituito dal contribuente utilizzando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico). Dovranno utilizzare la dichiarazione dei redditi per fruire del credito anche coloro che, pur avendone diritto, non lo hanno ricevuto in quanto il rapporto di lavoro è cessato. (Giuseppe Maccarone e Mauro Pizzin, Il Sole 24 Ore)

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