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Bonus autonomi, domanda fino al 3 giugno. Chi l’ha avuto a marzo non deve rifarla

ROMA – Bonus autonomi: i lavoratori autonomi che avevano diritto all’indennità Covid per il mese di marzo e non hanno ancora fatto domanda potranno farlo solo fino al 3 giugno.

Lo precisa l’Inps in una circolare sul decreto Rilancio sottolineando che per chi ha ricevuto già l’indennità a marzo è prevista con le stesse condizioni un’erogazione ad aprile senza che sia necessaria una nuova domanda.

Il decreto Rilancio prevede – si legge – che i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine – legislativamente previsto a pena di decadenza – di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020″.

A questo adempimento sono tenuti anche i lavoratori autonomi titolari di assegno ordinario di invalidità e che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del decreto Cura Italia, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.

I lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle predette indennità Covid-19 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

Bonus autonomi aprile: non serve domanda se l’hai avuto a marzo

L’indennità ai lavoratori autonomi (600 euro) per il mese di aprile sarà attribuita dall’Inps senza bisogno di fare una nuova domanda se la si è già avuta a marzo.

Lo fa sapere l’Inps con una circolare. Dovranno fare domanda i lavoratori autonomi che non l’hanno ancora chiesta per marzo (entro il 3 giugno) e le categorie escluse dal decreto Cura Italia e previste dal decreto Rilancio.

In particolare il decreto Rilancio riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee: i lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo (non devono presentare una nuova dichiarazione); lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Questi lavoratori dello spettacolo – poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 – devono presentare domanda all’Inps entro il 3 giugno. I lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Il bonus autonomi non costituisce reddito e non dà diritto a contribuzione figurativa.

Bonus autonomi anche a lavoratori intermittenti

Anche i lavoratori intermittenti, quelli con un contratto occasionale, i lavoratori incaricati di vendite a domicilio e gli stagionali appartenennti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali potranno chiedere all’Inps il bonus autonomi di 600 euro. Lo ricorda la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo con un intervento su Facebook.

“Nelle scorse settimane, con un apposito Decreto a mia firma – scrive – sono stati destinati 220 milioni di euro ai: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio”.

Categorie che, ha spiegato, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”.

“Collegandosi al sito dell’Inps ed entrando nel servizio “Indennità 600 euro”, – spiega – tutti questi lavoratori possono ora richiedere il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio, introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato con il Decreto Rilancio. Fatta la domanda, i tre mesi verranno erogati loro in un’unica soluzione. Il mio impegno e quello di tutto il Governo per aiutare chi ha più risentito delle difficoltà economiche causate dal Covid-19 – conclude – resta costante”.

Red: scadenza domanda 8 giugno

La scadenza per presentare le dichiarazioni reddituali relative alle campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017),è ulteriormente prorogata all’8 giugno 2020. Lo si legge in un messaggio dell’Inps.

Con la campagna RED l’Istituto richiede ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito l’annuale dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento.

“A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale, – si legge – la scadenza per presentare le dichiarazioni relative alle campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già differita al 18 maggio, è ulteriormente prorogata all’8 giugno 2020”. (Fonti: Ansa e Inps)

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