Le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli dei quali almeno uno minorenne e quelle con due figli e il più piccolo minore di 10 anni potranno quest’anno avere il cosiddetto bonus mamme, ovvero l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a loro carico (il 9,19% della retribuzione) fino a un massimo di 3mila euro.
L’Inps ha chiarito con una circolare che avranno diritto a questo vantaggio che può valere fino a 250 euro al mese (141 euro netti al massimo in busta paga secondo i calcoli dell’Ufficio Parlamentare di bilancio) solo le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato, compreso il settore agricolo con un contratto a tempo indeterminato, anche part time, ad esclusione del lavoro domestico.
Sono escluse le lavoratrici mamme con un contratto a tempo determinato mentre hanno diritto al bonus quelle con un contratto di somministrazione o che sono in apprendistato. Sono escluse le lavoratrici autonome che quindi pagheranno interamente la loro contribuzione. Se un contratto a termine viene convertito a tempo indeterminato il bonus per la lavoratrice madre scatterà in quel momento.
La norma non prevede un limite di reddito per ottenere il beneficio. Quindi potenzialmente possono farne richiesta anche le manager o le ereditiere purché con un contratto di lavoro dipendente.
C’è un limite solo all’importo di contribuzione che viene esonerato e quindi si può mettere in busta paga che è di 3mila euro in un anno e che è chiaramente crescente al crescere della retribuzione dato che è legato alla contribuzione, in percentuale dello stipendio, a carico della lavoratrice.
Le madri di tre figli con il più piccolo che non ha compiuto 18 anni hanno diritto al bonus anche nel 2025 e 2026 fino al compimento della maggiore età del terzo figlio. Secondo i calcoli dell’Upb le lavoratrici non pagheranno contributi fino a 32.600 euro circa di retribuzione lorda; oltre tale soglia agisce il massimale e i contributi dovuti sono pari a quelli risultanti dall’applicazione della aliquota contributiva al reddito eccedente.
A 65.000 euro l’aliquota contributiva effettiva è pari alla metà dell’aliquota legale. L’Inps sottolinea che la realizzazione del requisito per ottenere il bonus si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (del secondo per il solo 2024). Non c’è decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Vale chiaramente anche per i bambini in adozione e affidamento. Le lavoratrici che hanno diritto all’esonero possono comunicare la loro intenzione di avvalersene al datore di lavoro o direttamente all’Inps dando i codici fiscali dei figli.
Il beneficio spetta dal primo gennaio, indipendentemente da quando si dà la comunicazione al datore di lavoro o all’Inps, purché in quel momento si abbiano i requisiti. Se il secondo figlio nasce durante l’anno si avrà diritto al beneficio al momento della nascita del secondo figlio. Il beneficio viene interrotto nel momento in cui il secondo figlio compie 10 anni nel caso di dipendente con due figli e nel momento in cui l’ultimo compie 18 anni nel caso di tre o più figli.
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