Buoni pasto, nuove regole dal 9 settembre: cumulabili (fino a 8), valgono anche in mercati e agriturismo

Buoni pasto, nuove regole dal 9 settembre: cumulabili (fino a 8), valgono anche in mercati e agriturismo
Buoni pasto, nuove regole dal 9 settembre: cumulabili (fino a 8), valgono anche in mercati e agriturismo

ROMA – Buoni pasto, nuove regole dal 9 settembre: cumulabili (fino a 8), valgono anche in mercati e agriturismo. Da oggi sono pienamente in vigore le nuove regole sull’utilizzo dei buoni pasto, o ticket restaurant, l’alternativa delle aziende al servizio mensa. Si torna in pratica all’antico, infatti il decreto del Ministero dello Sviluppo reintroduce la cumulabilità dei buoni, fino a un numero di 8. Aumentano i luoghi dove si può pagare con i ticket, resta l’incedibilità del titolo.

Il decreto, all’articolo 3, elenca la tipologia di esercizi presso i quali si possono usare i buoni. Tutti quelli legittimati ad esercitare la somministrazione di cibo e bevande; l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio di alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi i mercati); gli spacci aziendali; i mercati agricoli ed ittituristici; gli agriturismi.

L’articolo 4 invece chiarisce che i ticket, “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.

Restano “non cedibili” e non convertibili in denaro e sono “utilizzabili solo dal titolare”. Si possono utilizzare solo “per l’intero valore facciale”, ovvero il valore stampato sul buono stesso e che comprende l’Iva. Niente resto, quindi.

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