Per passare da un gestore telefonico ad un altro c’è una penale da pagare? E se stipulo un nuovo contratto per la fornitura di elettricità e poi ci ripenso? Cambiare gestore può nascondere sempre un “inghippo” per il “povero” utente ignaro della legge. Che si tratti di luce, acqua, gas, ma soprattutto di linea telefonica, il cittadino spesso si trova davanti a norme “nebulose”: non sempre è chiaro quali siano gli obblighi da rispettare e quali invece le “truffe” propinate da chi fornisce il servizio.
Il Sole 24 Ore ha provato a dare una mano ai cittadini, pubblicando le risposte ad alcuni quesiti “tipici” sollevati dai lettori.
Ho sottoscritto un contratto per la fornitura di elettricità ma mi sono accorto che non risponde alle mie esigenze. Posso cambiare senza pagare penali?
Il recesso di contratto non prevede penali, a meno che lo stesso contratto non prevede agevolazioni particolari per il cliente (quindi se si tratta di un contratto “standard”). I clienti “domestici” dovranno però informare il vecchio del gestore del cambio con un preavviso di un mese. Per i clienti “non domestici” (ad esempio aziende e uffici) il preavviso è di tre mesi.
Fasce biorarie per il consumo di elettricità. Dovrei fare il bucato di notte per pagare di meno, ma il mio condominio vieta l’utilizzo di elettrodomestici rumorosi dopo le 22.
L’utente deve adeguarsi alle regole condominiali. In questo caso o acquista una lavatrice a “bassa emissione rumorosa” oppure cercherà di utilizzarla durante gli orari consentiti (la “seconda fascia”, quella più economica, comincia alle 22).
Ho cambiato operatore per telefonia e connessione internet: al nuovo gestore ho inviato il “codice di migrazione” ma ha risposto che è sbagliato. Il vecchio gestore invece afferma che è giusto. Non sapendo che fare, ho rinunciato al trasferimento.
In questi casi l’utente deve inviare il codice di migrazione (indicato sulla bolletta) al nuovo gestore, fornendo una “prova” (ad esempio inviando via fax una sua bolletta). Se il vecchio operatore continua a frapporre “ostacoli” al trasferimento, il cliente può rivolgersi all’Agenzia Garante per le Comunicazioni.
Ho accettato di cambiare gestore telefonico attraverso una telefonata. Ora però vorrei tornare sui miei passi. Come posso fare?
Non sono previste penalità per gli utenti che sottoscrivono contratti a distanza (via telefono o via internet). E’ possibile recedere dal contratto inviando una lettera di disdetta (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al nuovo operatore entro 10 giorni lavorativi da quando è stato concluso il contratto: l’utente non deve nemmeno spiegare per quale motivo ci abbia ripensato.
Ho cambiato operatore, ma il vecchio continuava ad addebitarmi il servizio sul conto corrente perché non avevo bloccato il Rid (rapporto interbancario diretto, cioé quello che consente il “prelievo” del gestore direttamente dal conto in banca). Cosa posso fare?
Il primo passo è quello di revocare l’autorizzazione all’addebito. Poi bisogna presentare un reclamo al vecchio operatore chiedendogli di restituire i soldi “prelevati” indebitamente. Se l’operatore non dovesse adoperarsi per restituire il “maltolto”, ci si può rivolgere all’Agcom che prenderà gli opportuni provvedimenti (con ogni probabilità sanzionerà l’operatore).
Se cambio operatore telefonico rischio di rimanere senza linea per qualche giorno?
Il rischio tecnicamente c’è, specie se il vecchio contratto viene recesso prima dell’effettiva attivazione del nuovo. Per “dribblare” questa eventualità, è sufficiente fornire al nuovo operatore il codice di migrazione, senza fare formale disdetta del vecchio accordo.
Posso passare da un gestore telefonico privato a un altro senza “passare” per Telecom Italia?
Basta attivare la procedura di migrazione (che consiste anche in questo caso nel fornire al nuovo operatore il codice indicato in bolletta).
Ho cambiato operatore telefonico, ma il vecchio gestore mi ha chiesto una raccomandata per il recesso. E’ corretto?
No. Secondo la procedura di migrazione è sufficiente l’adesione col nuovo operatore.
Il contratto che ho sottoscritto prevedeva che ricevessi un telefono cellulare in omaggio con vincolo di due anni. Dopo quattro anni ho deciso di cambiare gestore e il vecchio ha richiesto la restituzione del telefonino o il pagamento dell’oggetto. Devo ridarglielo?
In questo caso bisogna leggere bene cosa dice il contratto. Se prevede l’acquisto a titolo gratuito con il vincolo del rispetto del contratto per due anni, passato questo termine l’oggetto diventa del cliente. Se invece sul contratto c’è scritto che il cellulare è in comodato d’uso, va restituito o rimborsato.