Cassa integrazione (cig): vale anche per gli assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo Cassa integrazione (cig): vale anche per gli assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo

Cassa integrazione (cig): vale anche per gli assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo

ROMA – Anche i lavoratori che sono stati assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo e che a quella data risultavano in forza alle imprese avranno diritto alla cassa integrazione e all’assegno ordinario. Lo precisa l’Inps in un messaggio che chiarisce le disposizioni del decreto dell’8 aprile.

Il decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto Cura Italia sulla cassa integrazione “si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020”.

Pertanto – sottolinea l’Inps – le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione”.

Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” – conclude l’Inps – possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/202 Cura Italia prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. (fonti Inps e Ansa)

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