Conti correnti chiusi se non rispondi. Dal 1 gennaio 2014, ma lo sapevamo dal 2007

Conti correnti, te li chiudono se non dai notizie certe. Ma lo sapevamo dal 2007
Conti correnti, te li chiudono se non dai notizie certe. Ma lo sapevamo dal 2007

ROMA – Primo gennaio 2014: favorire i documenti o il tuo conto corrente verrà prima bloccato e quindi chiuso. Da quella data, infatti, entrerà definitivamente in vigore una norma che è legge già da novembre 2007 e che riguarda per gli utenti bancari, finanziari, assicurativi, postali.

Fondamentalmente gli istituti sono obbligati, già dal 2008, al controllo dell’identità, del titolare effettivo e della natura e scopo “dei rapporti continuativi”. Ovvero a chiedere tutti i dati all’intestatario e all’utilizzatore di un conto corrente e perché quel conto venga usato. Ma la norma ha prodotto di fatto una zona grigia: perché se tutti i controlli previsti sono stati fatti per i conti aperti dopo il 2008 la situazione è più complessa per i conti correnti aperti in precedenza.

Non a caso, in questi giorni, banche e uffici postali segnalano eventuali problemi al correntista quando arriva allo sportello. In alcuni casi, scrive sul Sole 24 Ore Nicola Borzi, le banche mandano un’informativa a casa del correntista chiedendo di produrre la eventuale documentazione mancante.

Ma perché questa “improvvisa urgenza”? Per un motivo molto semplice. Nel 2012 il governo Monti ha corredato la norma del 2007 con un’aggiunta, quella appunto della chiusura del conto corrente dal primo gennaio 2014 in caso di documentazione incompleta.  In precedenza, invece, la norma si limitava a una generica richiesta a “mettersi in regola in tempi rapidi”.

Ma quali sono i documenti richiesti? E cosa succede in caso di mancata documentazione? Spiega Borzi:

Il procedimento di adeguata verifica prevede alcune fasi: identificazione del cliente e di colui per conto del quale eventualmente opera (titolare effettivo); verifica dell’identità di questi soggetti; acquisizione di informazioni su scopo e natura di rapporti e operazioni; monitoraggio costante del rapporto continuativo. Se dal prossimo primo gennaio mancherà l’adeguata verifica, cioé se il cliente non comunicherà e attesterà con documenti adeguati i due dati fondamentali (il titolare effettivo, la natura e lo scopo del rapporto continuativo) scatterà il blocco del rapporto previsto dal decreto del 2012. La banca chiederà nuovamente al cliente le informazioni: se non verranno fornite chiuderà il rapporto e bonificherà il saldo su un conto indicato dal cliente stesso in un altro istituto – questione assai problematica –. 

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