ROMA – Contratti a termine, max 5 proroghe: approvato l’emendamento Pd. La commissione Lavoro della Camera ha terminato l’esame di tutti gli emendamenti al decreto legge lavoro. Oggi, dopo aver ricevuto il parere delle altre commissioni parlamentari, sarà votato il mandato al relatore. Il testo è atteso in Aula per venerdì. La novità più importante riguarda appunto il numero massimo di proroghe consentite per i contratti a termine nell’ambito dei 3 anni: il tetto iniziale di otto è sceso a cinque, così come chiesto dal gruppo del Pd. E, insistentemente in questi giorni, dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti.
La sua idea è che i contratti a tempo debbano servire solo per particolari esigenze (tipo i lavori stagionali) e quindi vadano in qualche modo disincentivati: “Il contratto a tempo indeterminato deve costare di meno di quello a termine di almeno il 10%“. In ogni caso, il jobs act dovrà essere operativo nei primi sei mesi del prossimo anno, è la scadenza immaginata.
Congedo di maternità tempo determinato conteggiato per la precedenza nelle assunzioni stabili. Un altro emendamento, questa volta a firma Carlo dell’Aringa, prevede che le mamme assunte tempo determinato potranno conteggiare il periodo di congedo di maternità per ottenere i requisiti necessari per acquisire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle stesse lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, “con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”. L’emendamento stabilisce inoltre che il datore di lavoro “è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza” attraverso “comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione”.
Vincolo 20% di contratti a tempo. Viene introdotto un “vincolo” per i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato, superando il tetto del 20%, che obbliga all’assunzione a tempo indeterminato. “I lavoratori assunti a termine, in violazione del limite percentuale, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro”. La sanzione non si applica ai rapporti di lavoro che superano il limite percentuale instaurati precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge.
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