Coronavirus, no alla vendita online dei farmaci. Antitrust chiede ai motori di ricerca di rimuoverli Coronavirus, no alla vendita online dei farmaci. Antitrust chiede ai motori di ricerca di rimuoverli

Coronavirus, no alla vendita online dei farmaci. Antitrust chiede ai motori di ricerca di rimuoverli

ROMA – No alla vendita online di farmaci anti-Covid-19. Lo ordina l’Antitrust ai gestori dei principali motori di ricerca e browser chiedendo loro di attivarsi contro il commercio online non autorizzato dei suddetti medicinali.

La richiesta è rivolta ai principali motori di ricerca e browser (Google, Apple, Italiaonline, Microsoft , Verizon (Yahoo), Mozilla, DuckDuckGo) “nel contrasto delle pratiche commerciali scorrette che fanno leva sull’emergenza sanitaria in atto”.

Tale iniziativa fa seguito – si legge – al monitoraggio della rete internet condotto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza che ha individuato 361 Url corrispondenti a pagine web, banners o collegamenti ipertestuali introdotti malevolmente in siti riconducibili ad attività lecite, spesso di carattere medico o paramedico.

Tali siti indirizzano verso una sessantina di “farmacie abusive” che promuovono e vendono medicinali con obbligo di ricetta, vantando una funzione curativa nei confronti del nuovo coronavirus. 

L’Antitrust ha dunque deliberato di trasmettere la lista delle 361 Url ai gestori dei principali motori di ricerca invitandoli a rimuoverle dai risultati di ricerca e a non indicizzare le Url contenenti collegamenti ai siti individuati come “farmacie abusive”.

Ad un precedente invito inoltrato dall’Autorità ai gestori per evitare la visualizzazione nei risultati di ricerca di pagine in cui si promuova illegalmente la vendita del farmaco “Kaletra”, oggetto di alcuni interventi cautelari da parte dell’Autorità, hanno dato tempestivo riscontro Apple, Google e ItaliaOnLine.

Nell’invito l’Autorità ha ricordato ai gestori che non hanno finora dato riscontro, che “il prestatore dei servizi della società dell’informazione è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere l’accesso a detto contenuto, quando ciò è richiesto da un’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza”. (Fonte: Antitrust).

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