Recuperare i crediti con lo Stato. Compensazione, banca, cessione. I tempi

Pubblicato il 23 Maggio 2012 - 10:24 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Come deve fare un’impresa o un privato per ottenere il riscatto dei crediti con lo Stato? I tempi: una volta fatta la richiesta di certificazione, l’ente pubblico ha due mesi per rispondere e riconoscere se il debito è esigibile, se lo è per intero o parzialmente. Quindi lo stesso ente pubblico deve indicare la data del pagamento che non può essere superiore a un anno di tempo: se sfora interviene lo Stato. Primo fondamentale passaggio è la certificazione del credito maturato, poi scegliere se si vuole accedere alla compensazione o meno. La compensazione dei crediti certificati è estesa anche ai debiti contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi. Non l’Imu, che non è ancora entrata in vigore, sì l’Ici sui fabbricati. Per essere compensabili tutti i debiti devono essere iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012. L’impresa, una volta ottenuta la certificazione, può scegliere anche la strada di un’anticipazione bancaria a fronte del credito o quella di cedere il credito a un intermediario.

La certificazione. Nei prossimi giorni sarà disponibile il modulo di due pagine: lo si potrà scaricare dal sito del Ministero dell’Economia (Mef). Nella compilazione si dovrà sottolineare l’importo per somministrazioni, forniture e a appalti eseguiti e mai pagati: andranno quindi allegate fatture ed estremi delle prestazioni. Non subito, ma in tempi brevi, sarà attivo il sito on line della Consip per effettuare la stessa certificazione in rete. On line ci sarà il vantaggio di poter effettuare cessioni del credito evitando l’obbligo di redazione di atto pubblico e notificazione. Con la certificazione l’impresa rinuncia ad ogni azione legale.

La compensazione. Si possono compensare solo i tributi erariali iscritti a ruolo. Il viceministro Grilli ha precisato che è una misura una tantum, se l’esperimento andrà bene verrà resa strutturale, e varrà su tutto, anche per i tributi non ancora iscritti a ruolo. Funziona in questo modo: il creditore presenta la certificazione all’agente di riscossione cui dovrà indicare i debiti che intende estinguere. L’agente ha tre giorni per verificare la richiesta e l’ente debitore 10 giorni per rispondere. Se viene accettata la richiesta entro cinque giorni deve avvenire la compensazione. Il pagamento all’impresa dell’importo compensato deve avvenire, come detto, entro 12 mesi.

Ente pubblico debitore.  Ha due mesi di tempo per le verifiche su quanto contenuto nella certificazione a partire dalla presentazione della richiesta. Dovrà verificare fatture e importi e nel caso di crediti superiori ai 10 mila euro controlla anche se non ci siano eventuali inadempienze del creditore circa altri tributi. Nel caso sia accertata l’inadempienza su una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne darà atto e sarà “resa al lordo delle somme ancora dovute”. Non può far passare più di un anno, una volta accettata la certificazione, per il pagamento: in questo caso subirà un taglio dei trasferimenti dallo Stato che intanto lo ha sostituito nel pagamento della compensazione.

Recupero del credito attraverso la banca. Si può scegliere di recuperare il credito attraverso un’anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L?anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70% dell’importo attraverso un fondo ad hoc dello Stato (Fondo Centrale di Garanzia) fino a un massimo, per ogni impresa, di 2,5 milioni di euro. Sale all’80% se intervengono Regioni o Confidi. Pagano zero commissioni bancarie le imprese del Mezzogiorno, quelle femminili, quelle in amministrazione straordinaria, le micro-imprese con un contratto di rete, o le imprese sociali.

Cessione del credito. Si può utilizzare la certificazione per cedere il credito. Può farlo, a discrezione del capo-azienda, sia in regime “pro-soluto” che “pro-solvendo”. Nel primo caso chi cede il credito non deve riuspondere dell’eventuale inadempienza del debitore, il rischio se lo accolla per intero il nuovo creditore. Al contrario, nel secondo caso, il cedente resta comunque responsabile: se il debitore non paga il nuovo creditore può chiedere la soddisfazione del credito al vecchio creditore.