Decreto agosto, Agenzia delle Entrate: stop alle cartelle fino al 15 ottobre

Decreto agosto, stop alle cartelle fiscali fino al 15 ottobre. Lo ricorda la Agenzia delle Entrate

Stop alle cartelle fiscali fino al 15 ottobre e le rate della Rottamazione ter e il Saldo e stralcio potranno essere pagati entro il 10 dicembre.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che fornisce un vademecum sulle novità fiscali del decreto di agosto.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione. 

Decreto agosto

Il decreto agosto, spiega l’Agenzia Entrate-Riscossione, differisce al 15 ottobre 2020 il termine finale per la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il  decreto agosto estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto cura Italia e nel successivo decreto rilancio. 

In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine “finale” della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione. Compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Quindi fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore. Questo anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.

I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Il decreto agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio. Pertanto, il termine ultimo entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della Rottamazione-ter, del Saldo e stralcio e della Definizione agevolata delle risorse UE, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica. 

Tutte le verifiche eventualmente già effettuate restano prive di qualunque effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Fonte: Ansa)

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