Decreto del Fare: debiti col fisco a 120 rate, niente pignoramento prima casa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 14 Agosto 2013 - 06:33 OLTRE 6 MESI FA
Decreto del Fare: debiti col fisco a 120 rate, niente pignoramento prima casa

Decreto del Fare: debiti col fisco a 120 rate, niente pignoramento prima casa

ROMA – I debiti iscritti a ruolo potranno essere pagati in 120 rate mensili. La decadenza dei benefici della dilazione scatterà soltanto al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Non si potrà procedere all’esecuzione formata sulla prima e unica casa di abitazione. Il pignoramento di beni essenziali per l’impresa o la professione viene molto limitato. Sono queste alcune delle principali novità in materia di riscossione mediante ruolo contenute nella versione definitiva dell’articolo 52 del decreto del Fare.

Spiega tutto Andrea Bongi nell’articolo “Rate fiscali a lunga scadenza” apparso su Italia Oggi:

“Possibile ottenere una rateazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo che potrà arrivare fino a 120 rate mensili. La decadenza dai benefici della dilazione della riscossione scatterà soltanto al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Inibita la possibilità di procedere a esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risieda anagraficamente. Il pignoramento dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa o della professione potrà essere effettuato solo nei limiti del quinto del valore complessivo degli stessi e soltanto se gli altri beni del debitore, non strumentali, siano insufficienti a soddisfare il credito azionato. Il fermo su beni mobili registrati potrà scattare solo dopo l’invio di apposito preavviso e mai sui beni strumentali all’attività professionale o d’impresa del debitore”.

Ora si attende, a giorni, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Anche lo Studio Guidi, uno studio professionale specializzato in consulenza del lavoro e gestione del personale spiega in un lungo scritto apparso sul suo sito, che verrà profondamente modificata la riscossione mediante ruolo, affidata ad Equitalia.

“Con il decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) viene profondamente modificata la riscossione mediante ruolo, affidata ad Equitalia. In sintesi, le principali novità riguardano:

– la durata massima delle rate che è possibile chiedere in caso di difficoltà economiche: si passa da 72 a 120 rate mensili;

– la decadenza dalla rateazione, che si verifica non più se si saltano 2 rate consecutive, ma 8, anche non consecutive;

– la perdita di efficacia del pignoramento quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 (e non più 120) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto;

– l’estensione dei limiti alla pignorabilità già presenti nel Codice di procedura civile per le ditte individuali anche alle società di capitale e, più in generale, alle società dove il capitale prevalga sul lavoro;

– il pagamento da parte del terzo pignorato, in caso di pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, non più entro 15 giorni ma entro 60 giorni;

– l’impossibilità di espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore (eccetto le abitazioni di lusso e, in ogni caso, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9), se è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

– l’anticipo a settembre 2013 del termine, fissato al 31 dicembre 2013, per l’eliminazione dell’aggio della riscossione.

“Per prima cosa, viene concesso ai debitori maggior tempo per saldare le loro pendenze. Infatti, la rateazione prevista ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili (contro le attuali 72 rate).

Si ricorda che la materia era stata già oggetto di modifiche ad opera del D.L. Semplificazioni del 2012 (D.L. n. 16/2012) che tra l’altro aveva previsto:

– la possibilità di chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;

-l’impossibilità, per l’Agente della riscossione, di iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;- la decadenza dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive;

– la possibilità di chiedere a Equitalia la rateazione, anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la cartella.

Con il D.L. n. 69/2013, viene inoltre previsto che ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Inoltre per decadere dalla rateazione non è più sufficiente saltare 2 rate consecutive, ma ora ne occorrono 8, anche non consecutive. Sulle novità si segnala che Equitalia, in attesa del decreto attuativo, con una nota del 1° luglio 2013, ha stabilito che le rateizzazioni possono essere rimodulate anche se ancora in corso e il tetto della decadenza delle stesse scatta, già da subito, a partire dalle 8 rate, anche non consecutive, non pagate (cfr. G.Petruzzellis, “Rateazione del debito “allargata” con effetto retroattivo”).

Procedura per la vendita dei beni pignorati- Le nuove norme intervengono anche sulla procedura da seguire per la vendita all’incanto dei beni pignorati. Nel caso in cui il debitore proceda alla vendita del bene pignorato, previa autorizzazione di Equitalia, la vendita del bene deve aver luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto .Se la vendita di cui sopra non ha luogo nei 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà di cui si è detto sopra al prezzo stabilito (art. 52, commi 2-ter e 2-quater, D.P.R. n. 602/1973).

Il pignoramento ora perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 (e non più 120) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Si dispone, inoltre, che

:- entro il termine 20 giorni prima, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito Internet dell’agente della riscossione;-

su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene sia manifestamente inadeguato.

Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia;- nei casi sopra riportati le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. Il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui si è detto sopra, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.

Pignoramenti dei beni delle imprese- I limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali vengono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro. A tale proposito, infatti, si ricorda che l’attuale art. 515 c.p.c. prevede che “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.Con le modifiche apportate, viene a cadere l’inciso “debitori costituiti in forma societaria” con la conseguenza che dovrebbero rientrare nei suddetti limiti del quinto anche i beni delle società.

Inoltre, sempre rimanendo in tema di pignoramento di beni delle imprese, viene previsto che il primo incanto per la vendita di capannoni e macchinari non potrà avvenire prima di 300 giorni, lasciando, comunque, la custodia dei beni in capo all’imprenditore.

Pignoramenti presso terzi– Per il pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, il terzo pignorato dovrà pagare non più entro 15 giorni ma entro 60 giorni e l’esattore non potrà più intaccare l’ultimo stipendio o rateo di pensione accreditato sul c/c bancario o postale del debitore che, dunque, rimarrà nella piena disponibilità di quest’ultimo.Pignoramento dell’abitazione principaleNon è più possibile espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, se è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Nei casi diversi da quello di cui sopra, si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.Eliminazione dell’aggio per la riscossioneViene anticipato a settembre 2013 il termine oggi fissato dal D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il decreto che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio.A tale proposito si ricorda che, entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore.

Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura del 9%. Questa percentuale si è ridotta di un punto, passando quindi all’8%, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, come previsto dal D.L. n. 95/2012.