Delega Fiscale: ecco le 16 novità che cambieranno il Fisco

di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Febbraio 2014 - 19:16| Aggiornato il 19 Dicembre 2014 OLTRE 6 MESI FA

5. L’apparato sanzionatorio e il sistema dei controlli

La revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa (articolo 8). Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie. Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti. Viene chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

Quanto al rafforzamento dei controlli fiscali, che devono in particolare contrastare le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money tranfer o di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale, la priorità sarà attribuita ai controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l’obbligo di garantire la riservatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento, che deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l’utilizzo della fatturazione elettronica (articolo 9).

6. La riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti

Il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente viene perseguito sia mediante la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (articolo 10). In tale ambito, nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il principio di terzietà dell’organo giudicante e previsto l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all’interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

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