Delega Fiscale: ecco le 16 novità che cambieranno il Fisco

di Redazione Blitz
Pubblicato il 27 Febbraio 2014 - 19:16| Aggiornato il 19 Dicembre 2014 OLTRE 6 MESI FA

7. La tassazione dei redditi d’impresa

La ridefinizione dell’imposizione sui redditi deve prevedere l’assimilazione all’IRES dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con un’aliquota proporzionale; la deducibilità delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF); l’introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; l asemplificazione dell’imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Si attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’IRAP (articolo 11).

Per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia è prevista l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea (articolo 12).

In materia di IVA si prevede la semplificazione dei sistemi speciali nonché l’attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l’accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale (articolo 13).

8. La delega in materia di giochi

In materia di giochi pubblici, si prevedono – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – interventi volto, tra l’altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive- secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio (articolo 14).

E’ quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d’azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.

Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E’ garantita l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l’istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017.

9. La fiscalità ambientale

Sono previste nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili (articolo 15). Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il gettito derivante dall’introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili. Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Dall’attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.