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Delega Fiscale: ecco le 16 novità che cambieranno il Fisco

di admin |19 Dicembre 2014 16:42

Delega Fiscale: ecco le 16 novità che cambieranno il Fisco (LaPresse)

ROMA – La Camera ha approvato con 309 sì, nessun contrario e 99 astenuti la legge che dà la delega fiscale al Governo per riscrivere entro un anno “un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. Legge che si trascina in Parlamento dalla scorsa legislatura.

Perché si traduca in fatti ci vorrà una fase 2, ovvero l’elaborazione ed emanazione dei decreti attuativi che permetteranno alla delega di diventare concretamente operativa.

Sono tante le novità che cambieranno il Fisco, riassumibili in 16 punti, dalla riforma del catasto al contrasto alla ludopatia, dalla revisione degli sconti fiscali alla compensazione tra debiti e crediti. Ecco una mappa delle principali misure:

Cosa c’è nella legge di delega fiscale

Il testo è composto da 16 articoli che riguardano alcuni principi generali e le procedure di delega;
la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale;
la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale;
norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali;
la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici;
la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

RIFORMA DEL CATASTO: è uno dei punti centrali del provvedimento, anche se ne sono gettate solo le fondamenta. Per arrivare ad una vera e propria rivalutazione degli immobili, più vicina alla realtà, ci vorranno infatti circa 5 anni. La revisione proposta nella delega prevede che il valore e la categoria non si basi più sui vani, ovvero sul numero di stanze, ma sui metri quadrati. La rendita finale sarà poi determinata da una formula matematica che metterà in relazione tutte le caratteristiche, dal valore di mercato alla posizione.

STOP PUBBLICITÀ GIOCHI: viene stabilito il divieto degli spot pubblicitari nelle trasmissioni radio e tv per i giochi che prevedono vincite in denaro che inducono comportamenti compulsivi. L’obiettivo è contrastare la ludopatia.

RIFORMA DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF: viene indicata la strada, ma le modalità sono rimandate ai decreti delegati.

RIORDINO DEGLI SCONTI FISCALI: l’obiettivo è la revisione di più di 700 voci che riguardano sia le famiglie che le imprese.

LOTTA ALL’EVASIONE: viene rafforzata grazie ai limiti al pagamento in contante, a vantaggio dei metodi di pagamento tracciabili, nonché alla fatturazione elettronica, a cui si aggiunge il confronto tra le informazioni di contabilità nazionale e quelle acquisiti tramite l’anagrafe tributaria. Le maggiori entrate “al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il pil” devono essere trasferite al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale

COMPENSAZIONE DEBITI-CREDITI: il meccanismo, già introdotto con il decreto sui debiti p.a. e con il Destinazione Italia, viene generalizzato per quanto riguarda i crediti di imposta spettanti al contribuente e i debiti di imposta a suo carico.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE FISCALI: annualmente il Governo dovrà stilare un rapporto, da allegare alla Legge di Stabilità, relativo alla razionalizzazione delle spese fiscali, al fine di riformare o eliminare le esenzioni, nonché i regimi fiscali di favore, considerati inadeguati al contesto socioeconomico di riferimento.

PACCHETTO IMPRESE: per le aziende è prevista l’istituzione di sistemi di controlli e prevenzione del rischio fiscale. Le piccole imprese potranno ricevere una riduzione degli adempimenti fiscali, aderendo a programmi di tutoraggio. Saranno previste maggiori possibilità di rateazione per i debiti tributari e nuove forme di tassazione per i redditi di impresa.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: previsti sgravi sugli immobili per messa a punto di opere di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

LA DELEGA FISCALE NEL DETTAGLIO
1. La delega per la revisione del sistema fiscale

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta in esame, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;
le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.
Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie;
il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti;
la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria;
la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

2. La riforma del catasto: la rendita catastale si misura in metri quadri e non più in vani

Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni delle attuali rendite, accentuate a seguito dell’introduzione di un nuovo moltiplicatore per il calcolo dell’imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E’ assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa. E’ previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite.

Nel corso dell’esame al Senato è stata riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.

A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.

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3. Contrasto all’evasione e all’elusione fiscale: scontrini detraibili e altre norme

La delega fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures), ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all’evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).

Sono quindi precisati i contenuti del rapporto sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall’evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell’evasione, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Nel corso dell’esame al Senato, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le Commissioni di esperti devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull’economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali.

La delega prevede quindi, per favorire l’emersione di base imponibile, l’emanazione di disposizioni finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Accanto alla riforma dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell’esame al Senato il Governo è stato delegato a riformare l’istituto della destinazione dell’8 per mille.

4. L’abuso del diritto e la tax compliance

Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario. A tal fine il Governo è delegato ad attuare la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell’abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione: costituisce abuso del diritto l’uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (articolo 5).

Resta salva la possibilità di scegliere tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. L’abuso del diritto si configura quando lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulta come causa prevalente dell’operazione abusiva; al contrario, se l’operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l’abuso non si configura. L’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell’amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.

Per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

È previsto l’ampliamento del tutoraggio dell’amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, con la possibilità di invio di modelli precompilati. E’ prevista l’istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.

Il Governo è delegato, inoltre, ad ampliare l’ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; i ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Si prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità per una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all’eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l’amministrazione.

Il Governo è quindi delegato a riformare gli attuali regimi fiscali nell’ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali (articolo 7). Dovranno essere semplificati gli adempimenti fiscali, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine dovranno essere semplificate le funzioni dei sostituti d’imposta, dei Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell’utilizzo dell’informatica.

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5. L’apparato sanzionatorio e il sistema dei controlli

La revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa (articolo 8). Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie. Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti. Viene chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

Quanto al rafforzamento dei controlli fiscali, che devono in particolare contrastare le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money tranfer o di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale, la priorità sarà attribuita ai controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l’obbligo di garantire la riservatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento, che deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l’utilizzo della fatturazione elettronica (articolo 9).

6. La riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti

Il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente viene perseguito sia mediante la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (articolo 10). In tale ambito, nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il principio di terzietà dell’organo giudicante e previsto l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all’interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

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7. La tassazione dei redditi d’impresa

La ridefinizione dell’imposizione sui redditi deve prevedere l’assimilazione all’IRES dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con un’aliquota proporzionale; la deducibilità delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF); l’introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; l asemplificazione dell’imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Si attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’IRAP (articolo 11).

Per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia è prevista l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea (articolo 12).

In materia di IVA si prevede la semplificazione dei sistemi speciali nonché l’attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l’accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale (articolo 13).

8. La delega in materia di giochi

In materia di giochi pubblici, si prevedono – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – interventi volto, tra l’altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive- secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio (articolo 14).

E’ quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d’azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.

Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E’ garantita l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l’istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017.

9. La fiscalità ambientale

Sono previste nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili (articolo 15). Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il gettito derivante dall’introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili. Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Dall’attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

 

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