Ecobonus casa, zanzariere e tende da sole, guida alle detrazioni fiscali Ecobonus casa, zanzariere e tende da sole, guida alle detrazioni fiscali

Ecobonus casa, zanzariere e tende da sole, guida alle detrazioni fiscali

Ecobonus casa, zanzariere e tende da sole, guida alle detrazioni fiscali
Ecobonus casa, zanzariere e tende da sole, guida alle detrazioni fiscali

ROMA – La Legge di Bilancio 2019 proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Restano dunque confermate le aliquote di detrazione seguenti. Vediamo i bonus fiscali ancora attivi, a partire dagli incentivi di stagione, come i bonus zanzariere e tende da sole.

Bonus tende da sole. Permette di recuperare il 50% della spesa sostenuta (entro un massimo di 60 mila euro per unità immobiliare) per l’acquisto del materiale e la messa in posa. Ma deve essere chiara la dicitura “schermatura solare”: se la tenda, per esempio, è esposta a nord niente incentivo.

Bonus zanzariere. Detrazione del 50% delle spese sostenute per acquisto e/o montaggio entro il 31 dicembre 2019. Oppure, dal 1° luglio, da scontare immediatamente del 50% sul prezzo di vendita.

Ecobonus e Bonus casa

Ecobonus 50% interventi per serramenti e infissi; schermature solari; caldaie condensazione classe a + e caldaie a biomassa;

65% interventi per riqualificazione globale dell’edificio; caldaie condensazione classe a+ e sistemi di termoregolazione evoluti; generatori di aria calda a condensazione; pompe di calore; scaldacqua a pdc; coinbentazione involucro; collettori solari; generatori ibridi e microgeneratori; sistemi di building automation.

70% interventi sulle parti comuni dei condomini di coibentazione dell’involucro con superficie interessata >25” superficie disperdente);

80% interventi sulle parti comuni dei condomini di coibentazione dell’involucro con superficie interessata >25”superficie disperdente + riduzione di 1 classe di rischio sismico;

85% interventi sulle parti comuni dei condomini di coibentazione dell’involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. (fonti Enea, Corriere.it)

 

 

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