ROMA – A chi torna al lavoro non è concessa la salvaguardia che fa accedere alla pensione con le vecchie regole, anche se ha risolto il precedente rapporto di lavoro nei termini previsti dal decreto interministeriale. Parliamo ancora del tema esodati/esodandi. Il decreto interministeriale che disciplina le regole e i requisiti per accedere appunto alla salvaguardia, è atteso a breve sulla Gazzetta Ufficiale e contiene alcune novità per alcune categorie di lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi.
Con l’ausilio del Sole 24 Ore vediamo nel dettaglio limiti, concessioni, percorsi personalizzati per essere ammessi ai benefici previsti dal provvedimento. In attesa non solo della pubblicazione ufficiale ma anche che venga risolta la questione interna tra Ministero e Inps sui numeri che quantificano la platea di aventi diritto ai benefici (tra i 65 mila del governo e i 400 mila stimati dalla ente previdenziale). Il decreto integra e precisa meglio i precedenti decreti legge 201/2011 (convertito nella legge 214/2011) e 216/2011 (convertito nella legge 14/2012).
Termini. I lavoratori in mobilità lunga devono aver cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011. L’articolo 2 specifica che per accedere alla salvaguardia non basta aver stipulato un accordo a quella data (4 dicembre 2011) che abbia efficacia successiva. Questo, ovviamente, riduce la platea dei beneficiari. Altre indicazioni sul limite massimo entro cui maturare il requisito di accesso alla pensione non ce ne sono. Non è chiaro, invece, se siano ammessi ai benefici gli autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, i quali devono maturare la decorrenza entro due anni dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 per rientrare nel contingente di 10.250 salvaguardati previsti dal decreto interministeriale. In ogni caso, i contributori volontari devono maturare la decorrenza della pensione entro 24 mesi a partire dal 6 dicembre 2011
Come accedere ai benefici. Per gli esodati che, avendo sottoscritto un accordo collettivo o individuale per uscire dal lavoro in vista di un accompagnamento alla pensione, la procedura inizia solo dopo la pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale. Da quella data hanno tempo 120 giorni per fare domanda di accesso alla pensione con le vecchie regole. Domanda che va fatta alla Direzione territoriale del ministero del Lavoro competente (in base alla residenza) in caso di accordo collettivo, alla direzione territoriale del ministero del Lavoro del luogo della stipula dell’accordo se individuale. Gli accordi firmati dopo il 31 dicembre 2011 non valgono per usufruire dei benefici delle vecchie regole di accesso alla pensione. Il decreto interministeriale non si discosta dai precedenti.
Esclusioni. Dicevamo all’inizio che dalla platea di esodati e lavoratori in mobilità lunga che possono accedere alle vecchie regole sono esclusi coloro che hanno ripreso a lavorare, pur avendo risolto il rapporto lavorativo precedente con le modalità e i requisiti necessari. E’ una novità, serve a dare precedenza nella erogazione dei benefici a coloro rimasti senza alcun tipo di reddito.
Fondi di solidarietà. Chi ha avuto accesso ai fondi di solidarietà tramite accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 resta a carico dei fondi fino a 62 anni di età. Prima il limite era 60 anni. Vale anche per coloro che hanno sottoscritto l’accordo dopo quella data ma il loro accesso era stato autorizzato dall’Inps.
Mobilità corta. Il “gruppo” dei 25.590 lavoratori che hanno sottoscritto la mobilità corta entro il 4 dicembre 2011 sono salvaguardati, a patto che perfezionino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
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