Fallimenti, legge: più concordati, almeno 20% ai creditori

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Agosto 2015 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Fallimenti, legge: più concordati, almeno 20% ai creditori

Fallimenti, legge: più concordati, almeno 20% ai creditori

ROMA – Accesso al credito facilitato e ristrutturazione dei debiti, ma anche cautele al sequestro giudiziario delle imprese come l’Ilva: sono i punti chiave del decreto diventato legge che contiene anche novità sulla giustizia. Ecco le principali novità della legge appena licenziata dal parlamento.

Accesso al credito facilitato. Per facilitare il risanamento delle imprese in crisi, il tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche in caso di ‘concordato in bianco’ e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti se necessario i principali creditori. A tali finanziamenti è riconosciuto il beneficio della ‘pre-deduzione’ (ossia liquidabili per primi).

Più concorrenza nel concordato preventivo. Ok alle offerte e alle proposte concorrenti. Purché migliorative e comparabili, potranno essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi. Il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto con un procedimento competitivo. I creditori che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative quando quella del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (30% nel caso di continuità aziendale). –

Creditori pagati almeno al 20%. La proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20 per cento dei crediti chirografari. Aumenta a 9 mesi il termine per l’omologazione. Quanto all’adesione alla proposta di concordato preventivo, non vale più il ‘silenzio assenso’: i creditori che non esercitano il voto possono farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale.

Ristrutturazione dei debiti. L’accordo può essere concluso se vi aderisce il 75% dei creditori finanziari (banche e altri intermediari) che rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari come ad esempio i fornitori.

Curatore fallimentare. Chi in qualsiasi tempo ha concorso a cagionare il dissesto non può svolgere l’incarico di curatore. Presso il ministero della Giustizia sarà istituito un registro nazionale dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari e dei commissari e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. –

Chiusura fallimento. Per assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali è a carico dei magistrati l’obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o concordato. –

Incentivi degiurisdizionalizzazione. Chi è ricorso con successo alla negoziazione assistita e all’arbitrato avrà diritto il prossimo anno, in sede di dichiarazione dei redditi, a un credito d’imposta fino a 250 euro sul compenso versato all’avvocato o all’arbitro. –

Proroga pensionamento toghe. Fermo restando che i magistrati che hanno 72 anni andranno in pensione a fine 2015, slitta al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di chi non li ha ancora compiuti. Proroga analoga per gli over 70 vale anche per i magistrati della Corte dei conti (30 giugno 2016) e per i magistrati onorari. Tra le novità, anche lo stop alla soppressione di sezioni distaccate dei Tar e il taglio delle ferie (30 giorni come i giudici ordinari) esteso anche ai magistrati amministrativi. –

Aumento organico giustizia. In arrivo dalle province 2mila unita’ di personale. In via straordinaria il Csm può distaccare fino a 20 magistrati negli uffici giudiziari più esposti all’emergenza migratoria per smaltire le domande d’asilo.

Precari di giustizia. Il tirocinio formativo negli uffici giudiziari varrà come titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici.

Imprese oggetto di sequestro. Per le aziende di interesse strategico nazionale, come ad esempio l’Ilva di Taranto, il sequestro giudiziario relativo a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori non può impedire l’esercizio dell’attività di impresa. Gli stabilimenti, però, potranno continuare a funzionare per non più di un anno dal sequestro e solo se entro 30 giorni sarà predisposto un piano di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.