Fiat, i costituzionalisti su Pomigliano: “Il diritto allo sciopero non è derogabile”

Pubblicato il 15 Giugno 2010 - 19:11 OLTRE 6 MESI FA

Lo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco

“Dubbi molto seri” e “forti perplessità” sulla legittimità di alcuni punti del piano Fiat per lo stabilimento di Pomigliano vengono espressi da due noti costituzionalisti.

Massimo Luciani, docente di diritto costituzionale all’Università di Roma La Sapienza, e Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Consulta, ravvisano la lesione di un diritto tutelato dalla Costituzione innanzitutto nella punibilità del lavoratore che proclama sciopero se l’azienda ha comandato lo straordinario per esigenze di avviamento, recuperi produttivi e punte di mercato.

“Il diritto allo sciopero non è derogabile: la Costituzione lo prevede per assicurare la tutela alla parte più debole nel rapporto di lavoro. E’ un diritto che non è nella disponibilità di colui che ne è titolare e dunque – sottolinea Luciani – non può far parte di una pattuizione. Su questo punto ci sono dubbi molto seri di costituzionalità, seppure nel mondo del diritto la certezza non si ha se non in presenza della pronuncia di un giudice”.

Ma a nutrire perplessità sullo stesso punto è anche l’ex presidente della Corte Costituzionale: “Così facendo si fa dipendere da un contratto aziendale la limitazione di un diritto sancito dall’art.40 della Costituzione – dice Capotosti -. E’ vero che per i pubblici servizi esistono limitazioni al diritto di sciopero (ad esempio per fasce orarie), ma queste avvengono in forza di una legge ‘ad hoc’ e non sulla base di un contratto aziendale. Per giunta, sul piano dell’efficacia va valutato che il diritto allo sciopero economico viene posto in discussione limitatamente ad un’azienda e solo per l’area di Pomigliano…I dubbi dal punto vista costituzionale sono forti”.

Il fatto poi che si vada verso un accordo separato, senza la firma della Fiom , ciò non significa che l’accordo sia valido nella parte che limita il diritto di sciopero: “Ancorché il contratto aziendale sia stato sottoscritto dalle altre sigle sindacali – spiega Luciani – la clausola sullo sciopero è da intendersi come nulla, perché si è in presenza di un diritto riconosciuto dalla Costituzione”.

Concorda Capotosti che aggiunge: “Se non firmato, l’accordo resterebbe inefficace nei confronti dei lavoratori Fiom. Secondo la giurisprudenza, infatti, questo è un contratto peggiorativo rispetto al precedente e dunque non è opponibile. Si voleva limitare il riscorso allo sciopero ? Forse – conclude il presidente emerito della Corte Costituzionale – sarebbe stato meglio muoversi sul piano dei disincentivi economici e non su quello delle sanzioni disciplinari o del licenziamento”.