ROMA – Con il 730 precompilato arriva “una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadino, che per circa 30 milioni di contribuenti inizia già nel 2015”. Lo ribadisce il comunicato finale del Cdm, dopo il secondo esame del decreto legislativo che ora torna al vaglio del parlamento per il parere, poi tornerà in Cdm per l’ok definitiva.
Per chi sceglierà di utilizzare la dichiarazione precompilata non ci saranno più controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le altre novità, sono state precisate alcune norme su Caf e professionisti, che non saranno responsabili di ‘visto infedele’ se l’errore “sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente” mentre la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i Caf ed i professionisti abilitati arriverà con un decreto del Mef entro il 30 novembre. Alcune modifiche sono state accolte in favore delle imprese: passa da tre a cinque anni di perdite consecutive il periodo di osservazione delle società che porta poi all’obbligo di presentazione dell’interpello antielusivo da parte delle imprese in perdita sistemica (le presunte società di comodo), mentre è abolita la responsabilità solidale fiscale negli appalti, così “nel rapporto con il fisco – sottolinea il ministro Maurizio Lupi – ognuno è responsabile di ciò che paga o non paga”. Accanto alla cancellazione di questa norma arrivano però alcuni strumenti per rendere più efficaci i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: da un lato l’Inps dovrà inviare dei report mensili relativi ad aziende e posizioni contributive dei dipendenti, per consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro. Dall’altro c’è anche una stretta ‘anti-evasione’ per le società che si cancellano dal Registro delle Imprese, che saranno considerate ‘estinte’ a fini fiscali dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
Dal 2015 parte la sperimentazione del nuovo 730 ‘precompilato’ che riguarderà in prima battuta 20 milioni di contribuenti, in particolare lavoratori dipendenti, pensionati e una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, che, in caso di accettazione senza modifiche, dovranno solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati. Ecco in sintesi come funzionerà il nuovo sistema di dichiarazione dei redditi, con le novità introdotte dal Cdm.
I DATI PRECOMPILATI: l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati dell’Anagrafe tributaria (come la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta (redditi di lavoro dipendente e assimilati o compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Dal 2016, grazie al sistema ‘Tessera sanitaria’, la dichiarazione conterrà anche i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
LE SCADENZE: Entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata, che potrà essere accettata così com’è oppure modificata, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può farlo da solo oppure delegare Caf, sostituti di imposta e professionisti. In ogni caso la dichiarazione va presentata entro il 7 luglio, se ci si avvale di assistenza fiscale sempre entro il 7 luglio Caf professionisti o sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata, prima di inviarla all’Agenzia delle Entrate. Si potrà comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi nel modo ‘tradizionale’.
I CONTROLLI: In caso di accettazione senza modifiche, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo formale. Se ci si avvale di assistenza fiscale i controlli formali saranno effettuati, senza più rivolgersi ai cittadini, su Caf o professionisti, che riceveranno anche le eventuali richieste di pagamento di imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Se si rettifica la dichiarazione entro il 10 novembre, imposta e interessi restano a carico del contribuente. In questa ipotesi il Caf o il professionista possono versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così della riduzione a 1/8.
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