Fisco. Aziende non pagate potranno dedurre le perdite

di Redazione Blitz
Pubblicato il 2 Agosto 2013 - 10:28 OLTRE 6 MESI FA
Fisco. Aziende non pagate potranno dedurre le perdite

Fisco. Aziende non pagate potranno dedurre le perdite

ROMA – Se un’azienda non è stata pagata potrà dedurre le perdite. Questa la decisione dell’Agenzia delle Entrate, che attua così una misura “anti crisi” come spiega Roberto Giovannini su La Stampa. Sono quattro le ipotesi in cui le aziende potranno dedurre le proprie perdite: per i crediti di modesta entità, quelli prescritti, in caso di ristrutturazione dei debiti per fallimento o liquidazione e per quelli cancellati dal bilancio di un soggetto.

La nuova circolare del fisco emessa il 1° agosto aiuta così le aziende, spiega Giovannini:

“Sappiamo quanto vertiginoso sia stato l’aumento del numero dei fallimenti e dei concordati; e con la vecchia disciplina dopo il danno del mancato pagamento delle merci vendute ai debitori falliti, arrivava pure la beffa dell’obbligo di pagare le tasse su fatture insolute e su cui non si era incassata una lira, visto che il Fisco voleva «elementi certi» per consentire una deduzione”.

Per quanto riguarda i crediti di modesta entità, che siano di importo non superiore a 5mila euro per le grandi imprese e a 2500 euro per quelle più piccole, il credito deve risultare insoluto da almeno sei mesi:

“Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta. L’importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi”.

Anche nel caso di crediti prescritti, dove cade il diritto di riscossione, la perdita potrà essere dedotta. Per i crediti legati ad accordi di ristrutturazione scatta la deduzione:

“Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza”.

Infine vi sono i crediti cancellati dai bilanci “Ias/Ifrs”:

“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti Ias/ Ifrs), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.