Fisco: obbligo di comunicazioni Iva dai 3.000 euro in su, escluso chi ha la carta

Pubblicato il 30 Maggio 2011 - 11:21 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Operazioni Iva da segnalare al fisco: chi è dentro e chi resta fuori. L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per l’uso con una circolare diffusa oggi, relativa all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro. Le operazioni Iva che “passano sulla carta”, confermano le Entrate, sono esonerate. Nessuna comunicazione è prevista cioè per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purchè il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Le scadenze poi sono più lunghe: soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui e’ emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva. Sempre con riferimento all’anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere quest’obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011. Sono fuori anche i minimi, le operazioni Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti.

Il documento di prassi spiega che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contribuenti “minimi”, a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia. Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale. Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili.

Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva.