Fisco. Irpef, Ires, Irap: piccoli errori, mini sanzioni

Fisco. Irpef, Ires, Irap: piccoli errori, mini sanzioni
Fisco. Irpef, Ires, Irap: piccoli errori, mini sanzioni

ROMA- Sanzioni ridotte o addirittura azzerate per chi commette piccoli errori in buona fede. Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap, versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza in misura inferiore al dovuto non sono considerati interamente tardivi. Mentre le comunicazioni dello spesometro diventano più semplici e vengono fissati i termini più volte slittati. E’ quanto si legge in una circolare dell’Agenzia delle Entrate che precisa: le eventuali sanzioni vanno calcolate solo sull’importo residuo non pagato.

In particolare, si legge nella nota,  sia le eventuali sanzioni in caso di controlli (30%) sia quelle ridotte previste per il ravvedimento operoso, vanno calcolate solo sull’importo residuo non pagato, senza distinzione fra imposta e maggiorazione dello 0,40%.

Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore ha a disposizione due scadenze per mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, a patto che l’Amministrazione finanziaria non abbia già iniziato un’attività di controllo. Potrà, cioè, versare tributi e relativi interessi entro i 30 giorni successivi alla scadenza, beneficiando così dell’agevolazione della sanzione ridotta al 3% dell’importo versato in ritardo, oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; in questo caso, la sanzione passa al 3,75%. La circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto non rendono vano il ravvedimento.

Per quanto riguarda lo spesometro i termini fissati dall’Agenzia delle Entrate per i dati 2012 sono: entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) per gli li operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva; il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo) per tutti gli altri operatori.

Per la comunicazione dei dati inoltre arriva un  apposito modello che ”apre” anche alle operazioni in contanti legate al turismo, fino a 15.000 euro, effettuate con persone non italiani e extra Ue residenti all’estero; analoga semplificazione per  chi fa leasing o noleggio autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Gestione cookie